9. Uso strumentale del concetto di integrazione socio sanitaria
Ancora una volta si assiste alla strumentalizzazione del concetto di integrazione tra sanità ed assistenza. Un nobile principio affermato con enfasi sia nel comparto sanitario che in quello sociale (è infatti ampiamente dimostrato che la condizione di salute influenza la condizione sociale delle persone e che, viceversa, la condizione sociale delle persone influenza gli aspetti sanitari) ma che può essere egualmente applicato – ad esempio – al grado di istruzione, al livello culturale, alla collocazione lavorativa ed a quella abitativa. Eppure è solamente nell’ambito sanitario che, sulla base di una interpretazione strumentale del concetto, si è giustificata la creazione di una “area socio-sanitaria” (come settore “a parte” rispetto quello sanitario “puro”). Per analogia si dovrebbero prevedere infatti altrettante aree per i servizi preposti all’istruzione, al lavoro, alla casa, alla promozione culturale e dello sport. Si dovrebbe cioè teorizzare una collocazione “differenziale” delle persone nei servizi sulla base di una lettura distorta dei loro bisogni.
Dalla constatazione che le patologie cronico-stabilizzate e cronicodegenerative esprimono la necessità di interventi di assistenza tanto sociale che sanitaria si dovrebbe, al contrario, trarre la corretta conclusione che il sistema sanitario deve farsi carico direttamente degli uni e degli altri, perché la persona è unica.
Il vigente DPCM 12 gennaio 2017 si muove invece nella direzione opposta (come, del resto, tutti i precedenti provvedimenti). Il Governo istituisce nei fatti una sanità di serie A, destinata ai malati acuti o comunque alle situazioni di malattia che si risolvono in tempi brevi, e una sanità di serie B che riguarda tutte le persone malate croniche non autosufficienti (e non più solo gli anziani ultra65enni e gli adulti colpiti da demenza o grave disabilità, come nel DPCM precedente). Da questo settore la sanità batte in ritirata, scaricando gli oneri economici delle prestazioni sugli utenti, sulle loro famiglie e sul settore dell’assistenza sociale di competenza comunale. E lo strumento di questa operazione è rappresentato della “Unità di valutazione multidimensionale”.
La legge 833 del 1978, tutt’ora vigente pur se più volte integrata e modificata, prevede, come si è detto, l’erogazione di prestazioni caratterizzate da livelli essenziali ed uniformi validi per tutto il territorio nazionale. I LEA “aggiornati” introducono le Unità di valutazione multidisciplinari prevedendo che esse siano organizzate dalle Regioni «garantendo uniformità nei propri territori» (art.21, c.2). Ma se l’uniformità della valutazione (e delle prestazioni che da essa derivano) è limitata al territorio regionale è evidente la violazione del diritto, non derogabile, all’uniformità dei criteri di valutazione e di fornitura delle prestazioni a livello nazionale.
Va poi considerato che viene prevista «l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all’area dei servizi sociali» e che per ogni tipologia di utenza si prevede una assistenza «integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socio assistenziale emerso dalla valutazione multidimensionale»: rendendo con ciò evidente che il meccanismo dei livelli essenziali socio-sanitari viene reso asimmetrico e monco dall’assenza dei corrispondenti livelli essenziali per i servizi sociali.
In mancanza di regole generali, valide sia per la sanità che per il comparto dell’assistenza si assiste infatti ad un utilizzo illegittimo della cosiddetta “valutazione sociale” che si concretizza in una, ben più prosaica, valutazione della condizione economica dell’utente per selezionarne, in senso restrittivo, l’accesso alle prestazioni. Prestazioni alle quali il cittadino ha comunque diritto, a prescindere dal reddito in quanto rientranti nel diritto alla salute ed alle cure. La valutazione economica – da svolgersi attraverso il corretto utilizzo dell’ISEE, indicatore di livello essenziale unico e valido per tutto il territorio nazionale – ha infatti il solo scopo di determinare il valore del contributo da porre a carico del beneficiario della prestazione e non quello di impedirne o procrastinarne nel tempo la fruizione.
Andrebbero inoltre definite ed adottate regole vincolanti, valide in tutt’Italia, per l’integrazione del pagamento delle prestazioni sociosanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali da parte dei servizi sociali dei Comuni, attualmente unici titolari della funzione regolamentare in materia, con il solo vincolo del rispetto delle leggi regionali di settore (Regioni a loro volta vincolate al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che però, come si è detto, non sono stati determinati dallo Stato: a tutt’oggi inadempiente rispetto al dettato dell’art.117, c.2, lett. m) della Costituzione).
Mettiamoci alla prova
- Qual è la critica principale al concetto di integrazione sociosanitaria così come applicato?
a) È stato usato per creare una “zona grigia” che scarica costi sugli utenti e sulle famiglie
b) Ha garantito uniformità assoluta delle prestazioni in tutto il Paese
c) Ha eliminato le differenze tra sanità di serie A e sanità di serie B- Quale organismo valuta i bisogni socio-sanitari secondo il DPCM 12 gennaio 2017?
a) Il Ministero della Giustizia
b) L’Unità di valutazione multidimensionale
c) Le associazioni di volontariato senza titolo pubblico- Qual è il rischio principale della cosiddetta “valutazione sociale” applicata in modo improprio?
a) Trasformarsi in una valutazione economica restrittiva dell’accesso alle prestazioni
b) Garantire prestazioni gratuite e illimitate a tutti i cittadini
c) Rendere automatico il diritto a ogni forma di assistenza senza limiti
