8. Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie

La legge 833 del 1978 ed i successivi decreti legislativi 502 del 1992 e 229 del 1999 già prevedevano (prima della riforma del Titolo V della Costituzione) livelli essenziali ed uniformi con riferimento alle prestazioni sanitarie da fornire sul territorio nazionale. Essi declarano le tipologie delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non derogabili (LEA) che il servizio sanitario è tenuto ad erogare.

In sintesi, l’evoluzione del quadro normativo riguardante i LEA è la seguente:

  • La legge 833 del 1978 stabilisce l’erogazione gratuita delle prestazioni di carattere sanitario, unitariamente intese, in favore di tutti i cittadini e senza alcuna distinzione, per quanto attiene ai tempi ed alle modalità di cura, tra malattie acute o croniche (articoli 1, 3, 19, 26 e 53).
  • L’articolo 30, comma 2, della legge 730 del 1983 (legge finanziaria 1984) dispone che «sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli oneri delle attività a rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali».
  • Il successivo DPCM 8 agosto 1985 individua tali attività fra quelle che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socioassistenziali, purché dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino, mediante interventi di sostegno dell’attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica.
  • Il decreto legislativo 229 del 1999 fornisce una più articolata definizione delle prestazioni socio-sanitarie che comprendono: a) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale; b) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; c) le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria.
  • Come stabilito dalla legge 419 del 1998 (articolo 2, comma 1, lettera n) il decreto legislativo 229 del 1999 demanda ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l’individuazione delle prestazioni da ricondurre alle tipologie a), b) e c) ed i criteri di finanziamento delle stesse per quanto di competenza di ASL e Comuni.
  • L’atto di indirizzo viene emanato con il DPCM 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” e configura un diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria che devono essere assicurate dalle ASL; inoltre individua le prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) da ricondurre alle tre tipologie di cui si è detto, procedendo inoltre alla ripartizione convenzionale ed in percentuale degli oneri finanziari da ripartire tra le ASL, gli utenti e/o i Comuni.
  • Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione la ripartizione di cui sopra viene fatta propria dal DPCM del 29 novembre 2001 con il quale si provvede alla “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, in materia sanitaria, di esclusiva competenza dello Stato e che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In particolare l’allegato 1C “Area dell’integrazione socio-sanitaria” evidenzia le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale affermando – con encomiabile franchezza – che si tratta di prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili: motivo per cui viene riproposta una ripartizione convenzionale ed in percentuale degli oneri finanziari identica a quella del decreto precedente.
  • I LEA di cui al DPCM del 29 novembre 2001 divengono cogenti, e quindi esigibili ed azionabili, in forza dell’articolo 54 della legge 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) che statuisce che le prestazioni riconducibili ai livelli indicati nel decreto – e dunque anche quelle indicate nell’allegato 1.C – devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale.

Che la titolarità degli interventi stabiliti dal decreto sia sanitaria è bene ribadirlo in ogni occasione possibile, visto e considerato che ancora oggi permangono degli inspiegabili dubbi sul fatto che il socio-sanitario faccia parte a pieno titolo del sistema sanitario. Ma ciò avviene per una semplice ragione: perché come si evidenzia dall’excursus normativo, il settore socio-sanitario è stato effettivamente “costruito a tavolino” per spostare alcune tipologie di utenza con gravi patologie dal settore sanitario ad una sorta di zona grigia, caratterizzata dal fatto che una quota degli oneri economici degli interventi necessari all’assistenza sono posti a diretto carico del cittadino assistito. Queste prestazioni, che come si è detto rientrano a norma di legge tra i livelli essenziali che il servizio sanitario è tenuto ad assicurare, devono invece essere fornite con criteri e modalità operative proprie di tale servizio, anche se è previsto che un onere contributivo debba gravare sull’interessato.

Venendo alla situazione attuale, dobbiamo prendere atto che, dopo ben 16 anni dall’emanazione del decreto che definisce i LEA viene approvato il vigente DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie” che subentra al precedente che viene contestualmente abrogato.

Pur lasciando invariate le percentuali di suddivisione della spesa per le prestazioni, il decreto del 2017 innova il quadro legislativo e dedica tutto il Capo IV all’assistenza socio-sanitaria prevedendo, all’articolo 21, comma 1, che per i percorsi assistenziali di cui al Capo stesso si proceda con «l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all’area sanitaria e all’area dei servizi sociali», preannunciando «linee di indirizzo volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, anche con l’apporto delle autonomie locali, nonché modalità di utilizzo delle risorse coerenti con l’obiettivo dell’integrazione, anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze».


Mettiamoci alla prova

  1. Quale norma ha istituito il principio di livelli essenziali e uniformi in sanità?
    a) Decreto legislativo 502/1992
    b) Legge 266/1991
    c) Legge 40/2004
  2. Quale DPCM ha definito i LEA, rendendoli cogenti su tutto il territorio nazionale?
    a) DPCM 29 novembre 2001
    b) DPCM 14 febbraio 2001
    c) DPCM 12 gennaio 2017
  3. Cosa prevede il DPCM 12 gennaio 2017?
    a) L’aggiornamento dei LEA con l’integrazione socio-sanitaria e nuove prestazioni garantite
    b) L’abolizione dei LEA per le prestazioni sanitarie di lunga durata
    c) La totale delega ai Comuni nella definizione dei diritti sanitari
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