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7. Sanità e assistenza: competenze legislative dopo le riforme costituzionali
- Livelli essenziali di assistenza. «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art.117, c.2, lett. m Cost.).
- Sanità. «Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione (…) con esclusione della istruzione e della formazione professionale; (…) tutela della salute (…). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, c.3).
- Assistenza. «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, c.3).
Mettiamoci alla prova
- Chi stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di diritti civili e sociali?
a) Le Regioni
b) Lo Stato
c) I Comuni
- In quale ambito le Regioni hanno potestà legislativa concorrente con lo Stato?
a) Tutela della salute
b) Difesa nazionale
c) Ordinamento civile
- A chi spetta la potestà legislativa in materia di assistenza sociale non riservata allo Stato?
a) Alle Regioni
b) Al Parlamento europeo
c) Alle Province
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