6. Sanità, assistenza e tutela dei diritti: la normativa di riferimento

Accreditamento: la sanità da servizio a sistema
Ancor prima dell’introduzione del principio di sussidiarietà in Costituzione, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate a dare attuazione al disposto dei decreti legislativi 502 del 1992 e 517 del 1993 con i quali è stato introdotto, in sanità, l’istituto dell’accreditamento quale strumento normativo finalizzato a regolamentare i rapporti tra pubblico e privato, in ordine alle modalità di esercizio delle attività ed alla erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Il successivo decreto legislativo 229 del 1999 (riforma Bindi) perfeziona l’istituto indicando tre distinte fasi – l’autorizzazione, l’accreditamento istituzionale vero e proprio e l’accordo contrattuale – attraverso le quali diviene possibile autorizzare i servizi sanitari privati ad operare in parallelo con il Servizio sanitario nazionale; con l’ulteriore possibilità di accreditare gli stessi soggetti privati ad operare, su delega delle ASL, per lo svolgimento delle attività sanitarie e socio-sanitarie originariamente assegnate “in esclusiva” al Servizio sanitario nazionale pubblico dalla legge 833 del 1978.

Con l’applicazione dell’istituto e la formalizzazione degli accordi contrattuali successivi all’accreditamento dei soggetti privati precedentemente autorizzati, viene avviato il processo che trasforma il Servizio sanitario nazionale, esclusivamente pubblico, in Sistema sanitario pubblico/privato accreditato, organizzato su base regionale.

Nello specifico:

– Il primo livello, l’autorizzazione, è gestito tenendo conto degli standard minimi, del fabbisogno complessivo rilevato in sede di programmazione regionale e della localizzazione dei servizi e delle strutture in modo da favorire l’accessibilità agli stessi.

– Il secondo livello, l’accreditamento istituzionale, rappresenta una misura ulteriore rispetto all’autorizzazione in quanto prende in considerazione aspetti di natura funzionale e di qualità delle attività che vengono valutate anche in termini di risultato.

– Infine, con gli accordi contrattuali, vengono definiti i volumi di attività che ogni attività accreditata può erogare con finanziamento del Fondo sanitario o con le risorse previste per le attività socio-sanitarie. Giova infatti ricordare che il decreto 229 del 1999 estende le disposizioni relative ai tre livelli anche a tale ambito. Le aziende sanitarie possono in ogni caso remunerare le prestazioni erogate solo a soggetti privati accreditati con i quali sono stati previamente stipulati accordi contrattuali e dopo aver definito la tipologia ed i volumi delle prestazioni (art. 8-quinquies).

Resta ferma in ogni caso la titolarità, e dunque la responsabilità istituzionale, pubblica dei servizi sanitari: siano essi svolti direttamente dalle ASL o dai soggetti privati accreditati con i quali le aziende hanno formalizzato accordi contrattuali. La Corte di Cassazione a sezioni riunite ha infatti avuto modo di chiarire che l’accreditamento nei servizi sanitari e socio-sanitari ha natura di concessione amministrativa: infatti l’articolo 8-bis del decreto legislativo 502 del 1992 (così come modificato dal decreto legislativo 229 del 1999) afferma che «la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazione di cui all’articolo 8 ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8 quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies».


Mettiamoci alla prova

  1. Quale decreto legislativo ha introdotto l’accreditamento in sanità?
    a) D.Lgs. 502/1992
    b) D.Lgs. 81/2008
    c) D.Lgs. 267/2000
  2. Cosa rappresenta l’accreditamento istituzionale?
    a) Una misura ulteriore rispetto all’autorizzazione, che valuta anche la qualità dei servizi
    b) Un titolo di proprietà delle strutture sanitarie private
    c) Un’autorizzazione illimitata a operare senza controlli pubblici
  3. Chi mantiene la titolarità dei servizi sanitari, anche se erogati da privati accreditati?
    a) Le Regioni o i Comuni a seconda dei casi
    b) Lo Stato centrale in via esclusiva
    c) Il Servizio sanitario pubblico attraverso le ASL
Soluzioni del test