6. Sanità, assistenza e tutela dei diritti: la normativa di riferimento
Accreditamento: la sanità da servizio a sistema
Ancor prima dell’introduzione del principio di sussidiarietà in Costituzione, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate a dare attuazione al disposto dei decreti legislativi 502 del 1992 e 517 del 1993 con i quali è stato introdotto, in sanità, l’istituto dell’accreditamento quale strumento normativo finalizzato a regolamentare i rapporti tra pubblico e privato, in ordine alle modalità di esercizio delle attività ed alla erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
Il successivo decreto legislativo 229 del 1999 (riforma Bindi) perfeziona l’istituto indicando tre distinte fasi – l’autorizzazione, l’accreditamento istituzionale vero e proprio e l’accordo contrattuale – attraverso le quali diviene possibile autorizzare i servizi sanitari privati ad operare in parallelo con il Servizio sanitario nazionale; con l’ulteriore possibilità di accreditare gli stessi soggetti privati ad operare, su delega delle ASL, per lo svolgimento delle attività sanitarie e socio-sanitarie originariamente assegnate “in esclusiva” al Servizio sanitario nazionale pubblico dalla legge 833 del 1978.
Con l’applicazione dell’istituto e la formalizzazione degli accordi contrattuali successivi all’accreditamento dei soggetti privati precedentemente autorizzati, viene avviato il processo che trasforma il Servizio sanitario nazionale, esclusivamente pubblico, in Sistema sanitario pubblico/privato accreditato, organizzato su base regionale.
Nello specifico:
– Il primo livello, l’autorizzazione, è gestito tenendo conto degli standard minimi, del fabbisogno complessivo rilevato in sede di programmazione regionale e della localizzazione dei servizi e delle strutture in modo da favorire l’accessibilità agli stessi.
– Il secondo livello, l’accreditamento istituzionale, rappresenta una misura ulteriore rispetto all’autorizzazione in quanto prende in considerazione aspetti di natura funzionale e di qualità delle attività che vengono valutate anche in termini di risultato.
– Infine, con gli accordi contrattuali, vengono definiti i volumi di attività che ogni attività accreditata può erogare con finanziamento del Fondo sanitario o con le risorse previste per le attività socio-sanitarie. Giova infatti ricordare che il decreto 229 del 1999 estende le disposizioni relative ai tre livelli anche a tale ambito. Le aziende sanitarie possono in ogni caso remunerare le prestazioni erogate solo a soggetti privati accreditati con i quali sono stati previamente stipulati accordi contrattuali e dopo aver definito la tipologia ed i volumi delle prestazioni (art. 8-quinquies).
Resta ferma in ogni caso la titolarità, e dunque la responsabilità istituzionale, pubblica dei servizi sanitari: siano essi svolti direttamente dalle ASL o dai soggetti privati accreditati con i quali le aziende hanno formalizzato accordi contrattuali. La Corte di Cassazione a sezioni riunite ha infatti avuto modo di chiarire che l’accreditamento nei servizi sanitari e socio-sanitari ha natura di concessione amministrativa: infatti l’articolo 8-bis del decreto legislativo 502 del 1992 (così come modificato dal decreto legislativo 229 del 1999) afferma che «la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazione di cui all’articolo 8 ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8 quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies».
Mettiamoci alla prova
- Quale decreto legislativo ha introdotto l’accreditamento in sanità?
a) D.Lgs. 502/1992
b) D.Lgs. 81/2008
c) D.Lgs. 267/2000- Cosa rappresenta l’accreditamento istituzionale?
a) Una misura ulteriore rispetto all’autorizzazione, che valuta anche la qualità dei servizi
b) Un titolo di proprietà delle strutture sanitarie private
c) Un’autorizzazione illimitata a operare senza controlli pubblici- Chi mantiene la titolarità dei servizi sanitari, anche se erogati da privati accreditati?
a) Le Regioni o i Comuni a seconda dei casi
b) Lo Stato centrale in via esclusiva
c) Il Servizio sanitario pubblico attraverso le ASL
