5. Organizzazioni di volontariato e riforma del Terzo Settore
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), entrato in vigore il 3 agosto 2017, ha operato un aggregato giuridico, unendo sotto un’unica disciplina realtà profondamente diverse.
Le differenti realtà aggregate dal Codice del Terzo Settore sono accomunate dall’assenza di fine di lucro e dall’interesse generale, ma conservano tra loro caratteristiche e finalità molto diverse. Può dirsi che di fatto il CTS abbia costituito un “contenitore normativo” volto a includere:
- le libere e totalmente gratuite prestazioni del volontariato (ODV, APS), regolate dall’art. 17 e ss.;
- le organizzazioni sociali intermedie, quali Cooperative sociali e imprese sociali, con finalità di gestione di servizi (ricovero, assistenza domiciliare, educazione, ecc.), dotate di struttura organizzativa, personale dipendente e corrispettivi contrattuali;
- altri enti privati non profit (fondazioni, enti di mutualità, ecc.).
Questa scelta di ricomporre realtà così eterogenee – dal puro agire gratuito e disinteressato del volontario, alla gestione economico-gestionale dei servizi sociali – ha inevitabilmente generato una profonda tensione tra modelli organizzativi radicalmente diversi. In particolare, il volontariato, intrinsecamente fondato sull’assoluta gratuità, la piena autonomia e l’incompatibilità con qualsiasi forma di retribuzione o vantaggio – già regolamentato con la legge 266/1991 citata, non più in vigore come testo autonomo in quanto abrogata con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) – convive all’interno del medesimo inquadramento giuridico con organizzazioni che operano sulla base di corrispettivi e criteri di efficacia gestionale.
Da sottolineare il fatto che nel D.Lgs. 117/2017, l’art. 5 definisce le “attività di interesse generale” per gli ETS, ponendo la “promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti” solo in coda, alla lettera w), dopo tutte le voci dedicate ai servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali, di protezione civile, ecc. La scelta di posizionare la tutela dei diritti al fondo delle attività evidenzia un riconoscimento residuale e assolutamente non prioritario.
Questa disposizione segna una chiara preferenza legislativa per l’aspetto gestionale del Terzo Settore, relegando la tutela dei diritti a una posizione residuale se non simbolica.
In questo contesto, sarebbe opportuno che il volontariato, per la sua natura di “scelta di campo” completamente disinteressata, fosse collocato in un settore autonomo – che potremmo chiamare il “Quarto Settore”, distinto dall’ambito organizzato del Terzo Settore – proprio per preservarne specificità e funzione critica nei confronti delle istituzioni, senza confonderlo con altre forme di intervento diverse.
Ciò anche al fine di sgravarlo da incombenze di carattere burocratico che pesano sulla generalità degli Enti del terzo settore, propri del fatto delle caratteristiche legate alla gestione di servizi che caratterizza gran parte delle organizzazioni del terzo settore.
Mettiamoci alla prova
- Qual è l’effetto principale del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)?
a) Ha unificato in un unico contenitore giuridico realtà organizzative molto diverse
b) Ha eliminato ogni obbligo di trasparenza per gli enti non profit
c) Ha introdotto il divieto di svolgere attività di volontariato in ambito sanitario- Qual è una criticità per il volontariato dei diritti nel Codice del Terzo Settore?
a) È stato collocato in un quadro comune con realtà che gestiscono servizi a pagamento
b) È stato riconosciuto come settore autonomo e distinto
c) È stato escluso da qualsiasi forma di riconoscimento normativo- Quale proposta emerge dal dibattito sul volontariato dei diritti rispetto al Codice del Terzo Settore?
a) Creare un “Quarto Settore” distinto, per preservarne autonomia e gratuità
b) Trasformarlo in cooperative sociali con personale dipendente
c) Integrarlo stabilmente con le imprese profit del settore sanitario
