4. Diritti alla sicurezza sociale e sussidiarietà
Con la legge costituzionale 3 del 2001 è stato riformato il Titolo V della Costituzione introducendo il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale:
- Sussidiarietà verticale: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» (art.118, c.1).
- Sussidiarietà orizzontale: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (art.118, c.4).
La sussidiarietà può esser letta in modi diversi, più o meno aderenti al modello di Stato sociale delineato dai principi sanciti dall’articolo 2 della Costituzione che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il rischio (che forse è ormai una certezza) è quello di una lettura, in chiave neoliberista, del principio stesso che viene a concretizzarsi come drastica limitazione dell’intervento pubblico: con il conseguente conferimento a soggetti privati (profit e non) di tutto ciò che tale settore può fare da sé (e per sé).
Volontariato e sussidiarietà orizzontale
La vecchia legge quadro 266 del 1991 riconosceva il valore sociale e la funzione dell’attività del volontariato e ne favoriva l’apporto originale, per il conseguimento delle finalità sociali, civili e culturali, così come individuato dallo Stato e dalle istituzioni che ne costituiscono l’articolazione. La legge disciplinava infatti i principi a cui le Regioni e le Province autonome sono tenute ad attenersi per disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei rapporti medesimi.
Con l’introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale il ruolo del volontariato – precedentemente considerato come complementare e non sostitutivo dell’azione pubblica – assume ben altra importanza: l’azione volontaria viene infatti chiamata a perseguire in prima persona l’interesse generale in quanto funzione di non esclusiva competenza delle pubbliche istituzioni, ma riguardante anche l’azione dei cittadini singoli e associati.
In altri termini l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale comporta che, laddove sia ritenuto possibile e conveniente, le funzioni pubbliche vengono lasciate, in via primaria, all’azione degli stessi cittadini, singolarmente o attraverso le formazioni sociali da essi espresse.
È infatti ormai dominante l’idea che il soggetto attivo delle politiche di sicurezza sociale non debba essere lo Stato bensì la società, in forza del concetto di “solidarietà circolare” che prevede la relazione e l’interazione tra tre soggetti: l’ente pubblico nelle sue articolazioni, le imprese (definite business community) e la società civile organizzata con il volontariato nelle sue declinazioni “operative”. Soggetti tra i quali si dovrebbe instaurare una condivisione di intenti e delle modalità di progettazione ed una messa in comune delle risorse necessarie. L’ente pubblico avrebbe la responsabilità di garantire l’universalismo (ovvero l’accesso alle prestazioni anche a coloro che non possono pagarle) impiegando risorse proprie, rinunciando di fatto alla governance pubblica per collocarsi in un rapporto “paritario” con i soggetti del privato profit e non profit. Ma non è solo con l’appello alla filantropia che si pensa di spingere i privati a fornire il capitale iniziale per la gestione di progetti sociali. Un ulteriore strumento è stato individuato nella garanzia, da parte di uno o più enti pubblici, di elargire, come remunerazione del capitale investito, parte dei risparmi per le casse pubbliche generati dal successo dei progetti attuati. A tale scopo servono i “social impact bond”: strumenti finanziari innovativi (una sorta di obbligazione) che consentono di mettere in campo, remunerandole con una rendita, le risorse del privato profit.
Mettiamoci alla prova
- Cosa stabilisce l’articolo 118 della Costituzione sul principio di sussidiarietà?
a) Le imprese private sostituiscono automaticamente i servizi pubblici
b) Le funzioni amministrative spettano sempre allo Stato centrale
c) I Comuni hanno competenze primarie salvo diversa attribuzione- Cosa si intende per sussidiarietà orizzontale?
a) Il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nelle attività di interesse generale
b) Il finanziamento obbligatorio dei servizi da parte delle banche
c) L’esclusione delle famiglie dai compiti di assistenza- Quale rischio comporta l’interpretazione neoliberista della sussidiarietà?
a) Una drastica riduzione dell’intervento pubblico a favore dei privati
b) L’abolizione dell’autonomia comunale in materia sanitaria
c) Un rafforzamento del controllo pubblico sulle imprese
