3. Diritti diversi in sanità e in assistenza
Come indicato dall’articolo 32, la Repubblica tutela il diritto alla salute – l’unico diritto definito fondamentale dalla Carta – individuando come soggetti beneficiari l’individuo (“categoria” universale per definizione) e la collettività nel suo complesso. Solamente per gli indigenti sono però esplicitamente previste cure gratuite, in quanto soggetti rientranti tra gli inabili al lavoro – e dunque aventi diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale ai sensi dell’articolo 38, primo comma – o tra i lavoratori in condizione di disoccupazione, tutelati dall’articolo 38, secondo comma, che stabilisce siano preveduti ed assicurati ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Da quanto sopra si comprende che quello alla tutela della salute è un diritto soggettivo pieno ed universale, mentre quello all’assistenza è selettivo in quanto prevede il doppio requisito dell’inabilità lavorativa e della contemporanea indigenza.
Tra questi due diritti, caratterizzati da pesi ben diversi, si colloca la previdenza (il nostro sistema previdenziale) alla quale la Costituzione affida il compito di assicurare il diritto alle cure per i lavoratori (anche quando costretti alla disoccupazione o pensionati) e per i loro familiari. Giova ricordare in proposito che i nostri Padri Costituenti “immaginavano” un Paese tendenzialmente caratterizzato dalla piena occupazione dei suoi abitanti: non a caso il lavoro è posto a fondamento della Repubblica che lo definisce un diritto/dovere per tutti.
Con l’approvazione della legge 833 del 1978 si è meritoriamente inteso superare il previgente ed ormai fallimentare sistema assicurativo di tipo mutualistico/previdenziale, istituendo il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che ha rappresentato (ed a termini di legge ancora rappresenta) l’unica assicurazione sanitaria che tutela, su base nazionale, il diritto alla salute ed alle cure sanitarie di tutti noi, a prescindere dalle “categorie” di appartenenza.
Ai sensi dell’articolo 1 della legge istitutiva, il SSN deve operare «senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio». Inoltre l’articolo 2 della stessa legge prevede che il SSN assicuri «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata».
Pertanto il comparto sanitario è obbligato a provvedere alla tutela della salute (prevenzione, cura e riabilitazione) di tutti i cittadini che ne hanno l’esigenza, siano essi poveri o ricchi, guaribili o inguaribili, colpiti da malattie frequenti o rare, con necessità di cure o di degenza breve o lunga.
Il SSN deve altresì provvedere «alla tutela della salute degli anziani anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione».
A differenza di quanto previsto in sanità con la legge 833 del 1978 e successive integrazioni e modifiche, la (tardiva) legge quadro 328 del 2000, conosciuta come legge Turco, nulla innova in termini di effettiva esigibilità del diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale, proclamato dall’articolo 38 della Costituzione, ma ampiamente disatteso nel Paese.
La dizione “diritto soggettivo” compare nel testo solo con riferimento a prestazioni economiche già previste da leggi precedenti. Il diritto a beneficiare del sistema integrato di interventi e servizi sociali quale definito nei livelli essenziali delle prestazioni (indicati all’articolo 22, c.2) è esplicitamente subordinato alle risorse disponibili. Tale legame tra livelli e risorse è riaffermato anche nell’articolo 18, c.3, lettere a) e n) che disciplina il Piano sociale approvato poco dopo la legge 328. Con l’ovvia conseguenza che viene messo in conto dal legislatore che, con l’assottigliarsi delle risorse, si annulla nei fatti l’esigibilità dei diritti proclamati, riducendoli a meri interessi legittimi.
Mettiamoci alla prova
- Quale differenza esiste tra diritto alla salute e diritto all’assistenza?
a) Entrambi sono riservati solo agli indigenti
b) Nessuno dei due è garantito dalla Costituzione
c) Il primo è universale, il secondo selettivo- Quale legge ha istituito il Servizio sanitario nazionale?
a) Legge 328/2000
b) Legge 266/1991
c) Legge 833/1978- Qual è la criticità della legge 328/2000 in tema di diritti sociali?
a) Abolisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria
b) Subordina l’erogazione dei servizi alle risorse disponibili
c) Rende obbligatoria l’assistenza privata per gli indigenti
