2. Stato sociale dei diritti

Lo Stato contemporaneo si caratterizza come Stato di diritto e come Stato sociale. Se lo Stato di diritto è pensato come garante della libertà dei cittadini e tutore dell’ordine pubblico, lo Stato sociale ha il fine primario di creare, per tutti i cittadini, le condizioni materiali per l’esercizio dei diritti civili e politici; si ispira dunque ad un egualitarismo che si attua mediante un’ampia attività pubblica di carattere promozionale/assistenziale.

Gli obiettivi dello Stato sociale trovano ampia formulazione degli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione.

  • «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).
  • «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3).

L’assunzione della finalità di promuovere lo sviluppo della persona comporta che l’attività dello Stato, si indirizzi in tutte le direzioni in cui si verificano situazioni di difficoltà dei cittadini e si concretizzi attraverso la realizzazione di politiche di sicurezza sociale finalizzate a garantire la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale quale condizione necessaria per l’effettivo godimento dei diritti civili e politici. L’ordinamento dello Stato sociale riconosce a tal fine situazioni giuridiche soggettive riconducibili alla categoria dei diritti sociali, anche detti diritti di solidarietà.

La nozione dei diritti sociali del cittadino è legata all’attività ed ai fini dello Stato sociale. La nostra Costituzione riconosce espressamente:

  • il diritto al lavoro. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art.4).
    «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoratore italiano all’estero» (art.35).
    «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa» (art.36, c.1).
    «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurano alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione» (art.37, c.1).
  • il diritto alla salute. «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» (art.32).
  • il diritto allo studio. «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi» (art.34).
  • il diritto all’assistenza e alla previdenza. «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera» (art.38).

Viene inoltre assunto l’impegno (art. 31) ad agevolare la famiglia nell’adempimento dei propri compiti anche mediante misure economiche e altre provvidenze finalizzate al sostegno delle famiglie numerose ed alla protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù, inclusi i figli nati fuori del matrimonio (art.30).

Diritti alla sicurezza sociale ed economia

Coerentemente con il dettato che assegna alla Repubblica nel suo insieme il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, l’impianto costituzionale prevede, con riferimento all’economia del Paese, che:

  • «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali» (art.41).
  • «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.» (art. 42, c. 3, c.4).
  • «A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale» (art.43).
  • «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità» (art.45, c.1).
  • «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende» (art.46).

Diritti alla sicurezza sociale e spesa pubblica

Con riferimento al tema dei “Rapporti politici”, la nostra Costituzione stabilisce che:

  • «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività» (art.53).

Con riferimento alla tematica dei “Rapporti civili”, la Carta prevede che:

  • «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» (art.23).

Quest’ultimo articolo segnala – con riferimento ad esempio ai compiti del Servizio sanitario nazionale – che i congiunti dei malati, compresi quelli conviventi con chi è colpito da malattie che ne hanno determinato la condizione di non autosufficienza, non hanno alcun obbligo giuridico di svolgere attività come quelle di cura, assegnate per legge ai servizi sanitari.

Il Parlamento italiano non ha infatti mai approvato delle norme per imporre ai familiari delle persone malate, acute o croniche, compiti di cura sanitaria o sociosanitaria.

Con la legge costituzionale 1 del 2012 è stato introdotto in Costituzione l’obbligo del pareggio di bilancio:

  • «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico» (art.81, c.1);

  • «Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei componenti, al verificarsi di eventi eccezionali» (art.81, c.2);

  • «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale» (art.81, c.4).

Legge con la quale si disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali quali recessioni economiche, crisi finanziarie, calamità naturali, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione – che prevede autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni – concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

Questa modifica costituzionale, introdotta nel 2012, impedisce allo Stato di effettuare investimenti con lo strumento Keynesiano del deficit spending. Inoltre, si è temuto che la nuova norma consentisse al legislatore di rendere inefficaci proprio i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti (lavoro, salute, istruzione, previdenza, ecc.), qualora, per dare ad essi attuazione, lo Stato dovesse rischiare uno squilibrio di bilancio.

Ad affermare l’illegittimità di interpretare in tal senso i vincoli posti dall’articolo 81 è intervenuta la sentenza 195 del 2024 della Corte costituzionale, nella quale – in coerenza con la giurisprudenza precedente della Corte stessa – si chiarisce che i livelli essenziali delle prestazioni non possono scendere fino a negare di fatto il godimento di un diritto.

Le spese pubbliche non sono infatti tutte uguali: a quelle destinate a fornire prestazioni inerenti ai diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia, nonché alla tutela della salute, viene riconosciuta una preferenza qualitativa.

A esserne gravato è pertanto – come scrive Francesco Pallante (2) – «il legislatore, che risulta tenuto tanto alla predisposizione della normativa di attuazione (dalla cui esecuzione per mano della pubblica amministrazione deriverà poi la concreta “messa in atto” del diritto), quanto all’allocazione nella legge di bilancio delle risorse economiche necessarie (dal momento che, come scrive la Corte costituzionale ancora nella sentenza 275 del 2016, l’effettività di un diritto “non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo”)».


NOTE

2 Francesco Pallante, La soglia minima dei diritti non la decidono governo e regioni, Il Manifesto, 10 dicembre 2024.


Mettiamoci alla prova

  1. Qual è la finalità primaria dello Stato sociale secondo la Costituzione?
    a) Creare condizioni materiali per l’esercizio dei diritti civili e politici
    b) Ridurre la tassazione per le imprese private
    c) Garantire ordine pubblico e sicurezza stradale
  2. Quale diritto è riconosciuto dall’articolo 32 della Costituzione?
    a) Il diritto al tempo libero
    b) Il diritto alla proprietà privata illimitata
    c) Il diritto alla tutela della salute
  3. Cosa afferma l’articolo 3 della Costituzione?
    a) Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di sanità
    b) Solo i cittadini abbienti hanno accesso alle cure sanitarie
    c) Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge e la Repubblica rimuove gli ostacoli economico-sociali
Soluzioni del test