1. Il contesto del volontariato dei diritti
Le caratteristiche fondamentali del volontariato dei diritti sono:
la piena autonomia nei confronti delle istituzioni pubbliche e private;
la gratuità totale delle prestazioni, salvo l’eventuale rimborso delle spese vive sostenute;
l’incompatibilità assoluta con qualsiasi forma di lavoro salariato e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale nei riguardi dell’organizzazione di appartenenza;
la continuità degli interventi. Si tratta di una scelta di campo che differenzia le organizzazioni del volontariato dei diritti da quelle dedite al volontariato consolatorio, da quello gestionale e da quello domestico, intra-familiare.
Il volontariato consolatorio si limita a fornire un aiuto al singolo caso, senza mettere al centro la questione dei diritti né quella della corretta organizzazione dei servizi e degli Enti che per dovere istituzionale dovrebbero farsi carico in modo strutturale dei bisogni dei più deboli. A prescindere dal meritorio impegno dei singoli volontari che vi si dedicano, l’azione di queste organizzazioni finisce per rafforzare e mantenere l’assetto esistente dei servizi che, nella maggioranza dei casi, non tutelano efficacemente le esigenze degli assistiti.
Il volontariato gestionale è il luogo dell’ambiguità per eccellenza, oggetto com’è di finanziamenti pubblici in cambio di prestazioni, sostitutive a basso costo, di quelle assegnate alla titolarità delle pubbliche istituzioni che dovrebbero fornirle direttamente o attraverso imprese – pubbliche o private – accreditate. Come tale, il volontariato gestionale non risulta particolarmente impegnato a denunciare le ingiustizie e ad aggredire le cause che ne rappresentano l’origine.
Di contro, il volontariato domestico – compreso quello svolto dai congiunti di coloro che necessitano di assistenza – rappresenta, oltre che
una espressione della solidarietà diretta tra familiari e tra persone che compongono una comunità di cittadini, un elemento fondamentale per evitare, o quanto meno posticipare, l’istituzionalizzazione delle persone che necessitano di lungo assistenza. Questo volontariato può svolgere un ruolo ancor più importante se – insieme al volontariato dei diritti e mantenendo la propria autonomia dalle istituzioni – assume l’ulteriore compito di studiare e denunciare le inadempienze sia relativamente ai casi individuali seguiti, che di carattere generale, indicando le possibili azioni per prevenire l’insorgere di disagio e rivendicando la fornitura delle prestazioni necessarie alla tutela dei soggetti deboli.
La discriminante è infatti rappresentata dalla distinzione tra un volontariato esclusivamente dedito ad intervenire sugli “effetti” e sulle “conseguenze” dei problemi e un volontariato impegnato a rivendicare diritti uguali per tutti al fine di rimuovere le cause del disagio rispondendo efficacemente ai bisogni che tale condizione esprime.
Occorre inoltre considerare che le differenti forme di volontariato sono oggetto di una diversa considerazione da parte del sistema politico istituzionale, a seconda del grado di integrazione dell’azione dei volontari nell’equilibrio di interessi che il sistema stesso porta avanti. Le istituzioni hanno infatti più convenienza a valorizzare le organizzazioni di volontariato che si fanno carico, in proprio, di rispondere ai bisogni, affrontando i problemi come possono, senza denunciare inadempienze; che intervengono per tamponare i guasti evitando di sollecitare la rimozione dei fattori che sono origine e causa dei problemi.
Risultano infatti molto rare le amministrazioni disposte ad accogliere ed a valutare come prezioso il contributo critico e la presenza “scomoda” di un volontariato che agisce a difesa dei diritti, sollecitando le istituzioni competenti ad ottemperare ai doveri di rispondere ai bisogni, intendendoli come diritti che vanno garantiti per legge.
Come ricorda Franco Prina (1), «L’affermazione importante circa l’impegno a favore dei più deboli come impegno di denuncia e lotta e non solamente come impegno consolatorio o di servizio, coglie un nodo sostanziale: i diritti sociali si affermano nel conflitto. La differenza tra diritti sociali e, ad esempio, diritti politici, consiste proprio in questo: mentre i secondi sono stati storicamente affermati e sono di fatto sanciti e rispettati – almeno nelle democrazie occidentali – in modo ‘automatico’, i primi, proprio per gli interessi che vanno a toccare, devono essere riaffermati continuamente attraverso prassi di negoziazione o di lotta, debbono cioè essere oggetto di conquista quotidiana».
La realizzazione dei diritti sociali dipende dunque dalle scelte politiche quotidiane e dai rapporti delle forze in lotta per la distribuzione delle risorse. La concretizzazione dei principi che li affermano apre infatti, spesso, un forte scontro con gli interessi e gli assetti di potere più consolidati mettendone, a volte, in discussione le fondamenta.
Di questa cultura dei diritti che, come affermava Norberto Bobbio, non sono altro che i doveri degli altri – e delle istituzioni in primo luogo – nei nostri confronti, è parte fondamentale l’impegno volto alla rimozione dei fattori di rischio e di tutte le condizioni che favoriscono il manifestarsi del disagio, della malattia, dell’emarginazione sociale, ecc. Impegno che comporta, come ancora segnala Franco Prina: conoscenza delle leggi, studio di possibili miglioramenti delle stesse, attenzione critica ai luoghi comuni e alle routine, impegno per informare la popolazione e denuncia dei modi di informazione della stampa, pretesa che i diritti vengano garantiti a tutti, in particolare a chi si trova in condizioni di debolezza o di non autosufficienza e non ha risorse culturali adeguate.
Per lo sviluppo del volontariato dei diritti è perciò decisiva l’acquisizione di alcune fondamentali competenze, quali:
- una competenza sociale, che consiste nel saper leggere e interpretare i cambiamenti nella struttura sociale, anche al fine di individuare le situazioni di più alta problematicità e la loro natura (causa dei fenomeni, identità degli individui coinvolti, loro bisogni, percezione e reazione sociale, ecc…);
- una competenza culturale, ovvero la capacità di cogliere ed interpretare gli aspetti nodali delle problematicità sociali, nella loro rappresentazione e nelle connessioni con in tratti della cultura dominante;
- una competenza progettuale utile a individuare e definire linee di impegno non improvvisate ma frutto di una approfondita analisi della situazione (bisogni, risorse, vincoli e potenzialità normative, alleanze opportune, ecc);
- una competenza tecnica che consenta di utilizzare al meglio le opportunità disponibili, di contrastare errate o strumentali interpretazioni delle leggi, di conoscere e valorizzare altre esperienze che hanno già risolto determinati problemi, ecc.
Solo affinando queste competenze, come pratica costante anche nell’ambito dell’esperienza sul campo, si possono condurre con la necessaria efficacia quelle battaglie contro l’emarginazione sociale e per l’affermazione dei principi costituzionali fondamentali che costituiscono l’orizzonte e la guida di una strategia qualificata del volontariato dei diritti.
Tab. 1
| VOLONTARIATO DEI DIRITTI | VOLONTARIATO CARITATEVOLE / CONSOLATORIO |
| 1. Interviene anche a difesa dei casi singoli quando le Istituzioni non rispettano le vitali esigenze ed i diritti dei giovani, degli adulti e degli anziani incapaci di difendersi autonomamente e dei minorenni privi di adeguato sostegno familiare. | 1. Può operare anche nei riguardi di coloro che hanno le capacità personali per tutelare adeguatamente i loro interessi, nonché mezzi economici sufficienti per soddisfare le proprie esigenze. |
| 2. Si fa carico non solo delle esigenze delle persone di cui al punto precedente, ma svolge anche attività volte ad ottenere diritti esigibili tramite l’approvazione di leggi e delibere da parte delle istituzioni. | 2. Si adopera a favore delle persone delle cui difficoltà viene direttamente a conoscenza. Sovente gli interventi sono prolungati nel tempo per coprire le carenze strutturali delle istituzioni, ad esempio la mancanza di personale. |
| 3. Interviene per l’eliminazione o, almeno, per la riduzione delle cause che provocano l’emarginazione dei più deboli. | 3. Quasi mai agisce nel campo della prevenzione del bisogno e del disagio. |
| 4. Opera in piena autonomia, anche sotto il profilo economico, rispetto alle istituzioni (Governo, Ministeri, Regioni, Comuni, ecc.) e non gestisce servizi al fine di poter conservare la propria indipendenza culturale e operativa, nonché per non essere condizionato nelle attività dirette a contrastare le decisioni delle istituzioni ritenute negative. | 4. Collabora con le istituzioni dalle quali ottiene finanziamenti spesso consistenti e, a volte, anche l’assegnazione delle sedi operative. La collaborazione può spingersi fino alla gestione di attività di competenza degli enti pubblici. |
| 5. Assume iniziative pubbliche (volantinaggi, presidi, cortei, ecc.) nei confronti delle istituzioni che non rispettano le esigenze ed i diritti dei più deboli e che rifiutano di modificare il loro comportamento, nonostante la presentazione di istanze adeguatamente documentate. | 5. Se non riesce a concordare con le istituzioni i cambiamenti richiesti (ad esempio, la cessazione delle dimissioni ospedaliere illegali o la rinuncia da parte degli enti pubblici di richiedere contributi economici illegittimi), intraprende quasi mai azioni pubbliche di denuncia. |
| 6. Richiede alle istituzioni l’assunzione di provvedimenti concreti (leggi, delibere, ecc.) al fine di ottenere il rispetto delle esigenze e dei diritti che riguardano le persone deboli. Ad esempio: delibere sull’affidamento familiare a scopo educativo, sull’assunzione di soggetti con disabilità da parte di enti pubblici, sull’ospedalizzazione a domicilio. | 6. Le organizzazioni di volontariato caritatevole/consolatorio aiutano le persone in difficoltà nei limiti delle risorse economiche disponibili, nonché nell’ambito del numero dei volontari e dei relativi tempi disponibili, per cui può non essere sempre garantita la continuità degli interventi. |
| 7. Promuove la presentazione di schemi di disegni di legge a carattere nazionale o regionale, oppure di proposte di delibere regionali o locali, nonché di piattaforme per Regioni, Province, Enti locali, Asl, ecc., aventi lo scopo di raccogliere le adesioni di organizzazioni di base e di cittadini affinché le istituzioni diano risposte concrete alle esigenze delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà. | 7. Spesso il volontariato caritatevole / consolatorio fornisce prestazioni sostitutive di quelle di competenza delle istituzioni inadempienti. Ad esempio, interventi nei riguardi dei malati ricoverati in ospedale, che dovrebbero essere garantiti da operatori sociosanitari. |
| 8. Si fa promotore di ricorsi ai Tribunali e al Consiglio di Stato volti ad ottenere l’abrogazione di norme contrastanti con i diritti fondamentali delle persone, in particolare quelle in gravi difficoltà socioeconomiche. Fornisce la necessaria consulenza gratuita per iniziative legali assunte dai cittadini a tutela delle esigenze proprie o di quelle dei congiunti. | 8. Non risulta che il volontariato caritatevole/consolatorio abbia assunto iniziative rivolte all’autorità giudiziaria e amministrativa a tutela delle persone, i cui diritti vitali erano stati violati dalle istituzioni. |
Uno dei riferimenti fondamentali del volontariato dei diritti è il decreto sull’apostolato dei laici Apostolicam Acuositatem del Concilio Vaticano II. Centrale, in quel documento, l’esortazione a che «siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia; si eliminino non soltanto gli effetti, ma anche le cause dei mali; l’aiuto sia regolato in tal modo che coloro i quali lo ricevono vengano, a poco a poco, liberati dalla dipendenza altrui e diventino sufficienti a se stessi».
Per un approfondimento sull’approccio del volontariato e in particolare sul rapporto tra carità e giustizia, riportiamo in allegato un articolo tratto dalla rivista Prospettive assistenziali, n. 137, gennaio-marzo 2002, a firma di Claudio Ciancio, professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università del Piemonte Orientale (vedasi Allegato 1).
NOTE
1 Nella premessa al libro di Francesco Santanera e Anna Maria Gallo, “Volontariato. Trent’anni di esperienze. Dalla solidarietà ai diritti”, 1998 Utet libreria, Torino e nella postfazione al libro di Giuseppe D’Angelo, Anna Maria Gallo, Francesco Santanera, “Il volontariato dei diritti. Quarant’anni di esperienze nei settori della sanità e dell’assistenza”, 2005 Utet libreria, Torino.
Mettiamoci alla prova
- Qual è una caratteristica essenziale del volontariato dei diritti?
a) Non poter organizzare eventi culturali
b) Piena autonomia dalle istituzioni pubbliche e private
c) Essere condizionato nel denunciare le inadempienze istituzionali- In cosa si distingue il volontariato dei diritti dal volontariato consolatorio?
a) Non prevede rapporti con le istituzioni pubbliche
b) Offre principalmente attività ricreative agli utenti
c) Si concentra sulla rivendicazione dei diritti e non solo sull’aiuto individuale- Qual è il rischio per le organizzazioni che dipendono da finanziamenti pubblici?
a) Non poter organizzare eventi culturali
b) Avere troppi volontari a disposizione
c) Essere condizionate nel denunciare le inadempienze istituzionali
