24. Patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato, già gratuito patrocinio, è il diritto che la legge riconosce al cittadino “non abbiente” ad essere difeso gratuitamente da un avvocato o ad essere gratuitamente assistito da un consulente tecnico, davanti ad un Giudice. È altresì il diritto di non pagare le spese del processo, comprese quelle della consulenza tecnica.
Possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato sia i singoli, sia enti o associazioni senza scopo di lucro e senza attività economica.
Per beneficiare dell’agevolazione è previsto un limite di reddito imponibile Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 13.659,64 euro (Decreto interdirigenziale 22 aprile 2025 – G.U. 159, 11 luglio 2025). Tale limite è periodicamente aggiornato.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, o nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo.
La richiesta di patrocinio gratuito è da presentare presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (alla quale può essere richiesto il facsimile della domanda), competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Una volta ammesso al patrocinio, l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di appello.
Mettiamoci alla prova
- Chi può richiedere il patrocinio a spese dello Stato?
a) Chi non ha redditi sufficienti per sostenere le spese legali
b) Tutti i cittadini indipendentemente dal reddito
c) Solo le associazioni riconosciute a livello nazionale- Qual è lo scopo del patrocinio a spese dello Stato?
a) Offrire assistenza sanitaria gratuita ai cittadini
b) Garantire l’accesso alla giustizia anche ai non abbienti
c) Concedere prestiti agevolati per spese legali- Qual è un requisito necessario per ottenere il patrocinio?
a) Presentare una dichiarazione dei redditi entro i limiti stabiliti
b) Dimostrare di essere iscritti a un sindacato
c) Essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
