23. La costituzione di parte civile
L’articolo 74 del codice di procedura penale consente la costituzione di parte civile alle organizzazioni di tutela dell’utenza e alle associazioni di volontariato in quanto parti offese, a condizione che l’interesse leso coincida con un diritto soggettivo del sodalizio, diritto che è stato assunto in quanto tale nello statuto come fondamento dei propri obiettivi.
Ad esempio, nello statuto dell’Ulces, Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale, è previsto, tra gli altri obiettivi, lo scopo di «promuovere i diritti dei minori, degli handicappati e degli anziani, intervenendo, se necessario, anche nelle sedi giudiziarie, contro ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell’integrità e della dignità delle persone, in particolare di quelle ammalate e/o non autosufficienti».
Una volontaria della suddetta organizzazione, dopo aver constatato di persona le inefficienze della casa di riposo «Città di Ceva» in provincia di Cuneo e le carenze nelle cure prestate ai ricoverati, presentava un esposto da cui conseguiva una visita ispettiva dei NAS di Alessandria dalla quale emergeva quanto segue:
a) il legale rappresentante della casa di riposo e alcuni dipendenti esercitavano abusivamente la professione sanitaria, somministrando terapie agli anziani (uno addirittura procedendo ad interventi chirurgici), senza essere in possesso dei titoli abilitativi;
b) la struttura presentava carenze di natura igienico-sanitaria e strutturale;
c) erano state violate le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
d) la struttura ospitava anziani non autosufficienti in numero superiore a quello previsto dall’autorizzazione sanitaria;
e) vi era carenza di vigilanza (durante la notte moltissimi anziani venivano trovati caduti a terra e feriti) ed abuso di somministrazione di tranquillanti e sedativi da parte del personale agli anziani;
f) «si ravvisava una forma di maltrattamento implicita nei confronti degli anziani affidati alla casa di riposo per ragioni di cura, vigilanza e custodia, in quanto i fatti sopra menzionati prefigurano forme di disagio e sofferenze per i medesimi».
Da notare – fatto gravissimo – che le carenze sono state riscontrate dai NAS e non dai servizi di vigilanza dell’ASL. La casa di riposo era stata accreditata dalla Regione Piemonte, nonostante che non fossero state eseguite le necessarie verifiche degli impianti elettrici e non fosse stata richiesta la visita di collaudo dei vigili del fuoco.
Di fronte alla gravità dei fatti sopra menzionati, l’Ulces si costituiva parte civile e, con sentenza del 22 gennaio 2001, il Tribunale di Mondovì infliggeva condanne penali nei confronti del responsabile della struttura e del personale che aveva esercitato abusivamente la professione sanitaria e stabiliva che doveva essere effettuato il versamento di 1.600.000 delle ex lire all’Ulces, quale rimborso delle spese processuali.
Oltre a ciò, l’Ulces si è costituita nel 2003 parte civile nei confronti del titolare e dei responsabili educativi della comunità per minori Peter Pan e Trilly di Torino, in cui, a causa delle gravissime carenze gestionali, alcuni minori avevano subito violenze anche di natura sessuale.
L’Ulces si è altresì costituita parte civile nell’ambito di un procedimento penale nei confronti degli amministratori di numerose case di cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e del relativo personale sanitario dirigente, imputati di essersi procurati un ingiusto arricchimento derivante dal fatto di utilizzare con continuità tutti i posti letto dei reparti lungodegenti e riabilitazione, ricevendo costantemente il rimborso a tariffa piena da parte delle competenti ASL, il tutto facendo ricorso a dimissioni ingiustificate allo scadere dei 60 giorni da parte delle varie case di cura, cui faceva seguito un contestuale nuovo ricovero presso un’altra struttura per altri 60 giorni e così via, arrecando altresì un sicuro danno alla salute psico-fisica dei degenti, anziani e malati.
Il diritto alla costituzione di parte civile dell’Ulces è stato riconosciuto per le seguenti ragioni:
a) nello statuto di tale associazione veniva espressamente indicato lo scopo di promuovere «i diritti dei minori, degli handicappati e degli anziani, intervenendo se necessario anche nelle sedi giudiziarie contro ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell’integrità e della dignità delle persone, in particolare di quelle ammalate e non autosufficienti», e la condotta contestata agli imputati appariva idonea ad arrecare un pregiudizio a tali finalità statutarie, comportando una sicura lesione del diritto alla salute di soggetti anziani e malati;
b) l’associazione aveva avuto una parte attiva nel processo in quanto, facendosi anche portavoce delle violazioni subite da alcuni dei propri iscritti, aveva segnalato il fatto agli organi di informazione ed aveva presentato esposti e denunce all’autorità giudiziaria, in seguito alle quali era stato successivamente avviato il procedimento penale;
c) l’associazione risultava portatrice non già di un interesse diffuso, bensì dell’interesse di un gruppo individuato dal collegamento con il territorio, essendo iscritta nel registro del volontariato della Regione Piemonte ed avente sede in Piemonte, Regione nella quale venivano commessi i fatti contestati.
Mettiamoci alla prova
- Cosa significa costituirsi parte civile in un processo penale?
a) Intervenire per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal reato
b) Partecipare come osservatore senza diritti processuali
c) Assumere il ruolo del pubblico ministero nelle indagini- Chi può costituirsi parte civile?
a) Solo il difensore civico
b) La persona offesa o chi ha subito un danno dal reato
c) Esclusivamente le amministrazioni comunali- Quale vantaggio offre la costituzione di parte civile?
a) Evitare qualsiasi costo di giustizia in ogni circostanza
b) Richiedere al giudice il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale
c) Sostituire completamente il ruolo dell’accusa pubblica
