La Scuola dei diritti – Parte terza: come esaminare e valutare leggi e delibere, e come predisporle
Francesco Santanera — Prospettive Assistenziali, n. 114, aprile–giugno 1996.
Per una efficace tutela delle esigenze e dei diritti delle persone non in grado di difendersi, la legge è uno strumento di primaria importanza. Si tratta, infatti, di soggetti (bambini, handicappati intellettivi gravi e gravissimi, anziani malati cronici non autosufficienti, ecc.) che non possono protestare, né scioperare, né utilizzare tutti gli altri strumenti di pressione.
Infatti, nel caso di violazione della legge, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria per interventi di natura penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio, ecc.) o civile (1).
A questo proposito ricordiamo le sentenze positive ottenute a tutela del diritto alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, degli anziani cronici non autosufficienti:
– Giudice conciliatore di Torino, 11 novembre 1991, in Prospettive assistenziali, n. 98;
– Pretore di Bologna, 21 dicembre 1992, Ibidem , n. 101;
– Pretore di Milano, 4 maggio 1994, Ibidem , n. 106.
Molto importante anche il provvedimento assunto dal Pretore di Torino il 1° marzo 1993, in base al quale l’USSL Torino VI è stata condannata a continuare a versare il sussidio terapeutico ad una signora gravemente colpita da malattia mentale. È, pertanto, indispensabile saper valutare se una disposizione è valida, se tutela un diritto o se occorre promuovere l’emanazione di norme più idonee (2).
Nell’esaminare una legge occorre anche tenere conto della possibilità di ricorso alla Corte costituzionale per far dichiarare illegittime le norme contrastanti con la Costituzione o per ottenere favorevoli sentenze interpretative (3).
Non fermarsi alle apparenze
In primo luogo, nell’esaminare e valutare leggi e delibere, non bisogna farsi intrappolare dalle norme con contenuto meramente declamatorio. È il caso, ad esempio, dell’art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che contiene affermazioni di principio molto positive, non tradotte però in disposizioni concrete dai successivi articoli della stessa legge (4).
Criteri per una valutazione oggettiva
Per poter compiere una valutazione oggettiva di leggi e delibere, è necessario analizzare i seguenti punti chiave:
1. gli aventi diritto;
2. i soggetti che devono fornire il servizio;
3. il contenuto degli interventi;
4. le modalità organizzative;
5. il luogo di erogazione dei servizi;
6. i tempi;
7. i costi.
Questa analisi per settori è indispensabile anche per cogliere le reali finalità del provvedimento, per sapere qual è il significato vero delle parole contenute nel testo.
Gli aventi diritto
Com’è noto, le leggi effettivamente rivolte a soddisfare le esigenze dei cittadini devono essere assai limpide sugli aventi diritto. Un esempio è costituito dalla legge 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” il cui art. 1 è così redatto: «Il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia» . La stessa legge 184/1983 disciplina, inoltre, l’affidamento familiare a scopo educativo e l’adozione, definendo le modalità ed i tempi per il reperimento dei minori in situazione d’abbandono materiale e morale, la dichiarazione di adottabilità, la presentazione della domanda di adozione, l’affidamento preadottivo, la pronuncia dell’adozione ed i suoi effetti.
Purtroppo sono molto rari i provvedimenti che indicano in modo chiaro gli aventi diritto. Una delle conseguenze è il proliferare dei regolamenti e delle circolari interpretative che non solo creano difficoltà notevoli al cittadino, ma spesso lo costringono a rivolgersi alle autorità giudiziarie civili o amministrative per ottenere ciò che gli è dovuto. Tuttavia, essendo questa procedura molto costosa e lunga, quasi sempre non viene intrapresa con evidenti conseguenze negative per gli utenti.
Ma, quel che è ancora più grave, è il fatto che assai raramente i provvedimenti precisano chi sono gli aventi diritto e cioè i soggetti che possono pretendere le prestazioni stabilite dalla legge.
Una legge (o una delibera) valida dovrebbe sancire che «i cittadini che si trovano nelle condizioni sotto specificate hanno diritto ai seguenti interventi…».
Quasi sempre, invece, i provvedimenti sono redatti in tutt’altro modo. Ad esempio, il testo può esprimersi nei seguenti termini: «Il servizio è rivolto ai cittadini che rientrano nelle seguenti condizioni…». Ne deriva che sono solo precisate le condizioni che devono essere soddisfatte dai cittadini per poter accedere al servizio, ma non è previsto alcun diritto per ottenerlo.
I soggetti che devono istituire i servizi
Il secondo aspetto estremamente importante di un qualsiasi provvedimento riguarda l’individuazione dell’organismo preposto all’erogazione del servizio.
Al riguardo va osservato che, come è ovvio, i diritti possono essere soddisfatti esclusivamente da enti pubblici (Comuni, USL, ecc.). Essi possono provvedervi gestendo direttamente i servizi o affidandoli a istituzioni private.
In ogni caso, come giustamente sostiene Mons. Giovanni Nervo, gli enti pubblici «devono assumere pienamente i loro compiti – che non sono delegabili – della programmazione, del reperimento e della valorizzazione delle risorse, della vigilanza e del controllo» (5).
Nell’esaminare una legge, una delibera o qualsiasi altro provvedimento occorre anche accertare se l’ente preposto all’erogazione del servizio 8 obbligato a provvedervi o ne ha soltanto la facoltà (6).
Ad esempio, l’art. 9 della legge-quadro sull’handicap, la n. 104 del 1992, è così redatto: «li servizio di aiuto personale, che può essere costituito dai Comuni o dalle Unità sanitarie locali…» (7). Poiché i Comuni hanno la piena e assoluta discrezionalità circa l’istituzione o meno del servizio, la disposizione è stata giustamente definita da alcuni una beffa e da altri una scatola vuota. Altro settore di indagine riguarda l’accertamento della effettiva capacità dell’ente di svolgere i compiti assegnati dalla legge o da altro provvedimento.
Può trattarsi di un ente impossibilitato, per le sue stesse caratteristiche, ad erogare le prestazioni previste. Ad esempio, vi sono leggi (8) che attribuiscono ai Comuni la gestione di servizi. Ma la maggior parte dei Comuni italiani è e sarà assolutamente impossibilitata a svolgere le funzioni assegnate a causa del ridotto numero degli abitanti nei cui confronti dovrebbero intervenire. Questi Comuni sono anche svantaggiati dall’estrema limitatezza delle risorse disponibili. Ad esempio, è impensabile che Comuni aventi meno di 10 mila abitanti possano istituire una rete di servizi (assistenza economica, aiuto domestico, affidamenti familiari di minori, comunità alloggio per minori e per handicappati, ecc.) (9).
Il contenuto degli interventi
Altro aspetto di fondamentale importanza di qualsiasi provvedimento è la definizione, che dovrebbe essere la più puntuale possibile, dei contenuti degli interventi.
Agli amministratori e agli operatori dovrebbero essere impartite precise disposizioni circa le prestazioni da fornire; a loro volta i cittadini dovrebbero conoscere gli interventi a cui hanno diritto.
Stabilire in un provvedimento che deve essere assicurata l’assistenza economica è assolutamente insufficiente se mancano ulteriori precisazioni circa le caratteristiche degli interventi da corrispondere.
Ad esempio, nella proposta di deliberazione sull’assistenza economica presentata al Comune di Torino dall’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale (10), i contributi alle famiglie e persone in difficoltà venivano suddivisi in:
1) contributi a tempo indeterminato erogati in base al minimo vitale per le persone di età superiore ai 65 anni, o con invalidità superiore al 67% o con minori a carico di anziani o invalidi;
2) contributi per cure, assistenza e protesi; 3) contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali;
4) contributi in carenza di servizi pubblici (ad esempio asili nido);
5) contributi a tempo indefinito, integrativi del minimo alimentare per i familiari e le persone disoccupate;
6) contributi straordinari in presenza di situazioni debitorie;
7) sussidi promozionali una tantum per situazioni di emergenza.
Parte integrante dei contenuti è la definizione del numero e delle qualifiche del personale. Ad esempio, nel caso di comunità per handicappati intellettivi adulti (o per altri soggetti) la qualità del servizio è non solo legata alla tipologia degli assistiti, ma anche alle caratteristiche quantitative e qualitative degli operatori.
Le modalità organizzative
Anche l’organizzazione del servizio incide notevolmente sulla sua qualità e sulla tempestività degli interventi. È un aspetto spesso trascurato dalle pubbliche amministrazioni, dai sindacati e dal volontariato.
Di particolare importanza sono le condizioni previste per l’accesso al servizio da parte degli utenti. Mentre per molte attività (ad esempio la frequenza delle strutture prescolastiche e scolastiche) i cittadini sanno che occorre presentare una domanda scritta, in altre situazioni essi si rivolgono solo verbalmente ai servizi. Ciò si verifica in particolare per le prestazioni dell’assistenza sociale. In questo modo i cittadini e le loro organizzazioni di tutela non posseggono alcuna documentazione circa l’istanza presentata (data, richieste avanzate, ecc.). Non hanno quindi alcun elemento da citare per presentare eventuali reclami e per individuare in modo preciso i responsabili di ritardi o omissioni.
Al riguardo occorre tener conto che la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai documenti amministrativi” stabilisce all’art. 2, quanto segue:
«1. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
«3, Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
«4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».
L’art. 4 della sopra citata legge sancisce che «ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale» (11).
Si ricorda inoltre che in base all’art. 7 della legge 241/1990 le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare ai soggetti nei confronti dei quali è destinato il provvedimento:
– notizie circa l’inizio del procedimento;
– l’ufficio e la persona responsabile del procedimento stesso;
– l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Infine l’art. 9 della legge 24111990 è così redatto: «Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento».
Le soprariportate norme della legge 241/1990 confermano l’esigenza della presentazione scritta delle istanze dirette ad ottenere prestazioni da parte della pubblica amministrazione. A questo proposito è auspicabile che questa procedura sia obbligatoriamente prevista dalle leggi e dalle delibere.
Un altro aspetto di fondamentale importanza riguarda la possibilità di ricorrere (al Sindaco, al Presidente della Provincia, ecc.) nel caso in cui l’istanza presentata non sia stata accolta o nessuna decisione sia stata assunta in tempi ragionevoli.
Una valutazione attenta del provvedimento in esame non può prescindere da questo aspetto. Circa l’organizzazione dei servizi, occorrerebbe verificare i seguenti aspetti:
1. se viene fatto riferimento al nucleo familiare o ai singoli utenti (minori, handicappati, anziani); 2. se sono stabilite priorità di intervento. Per quanto riguarda il primo punto, se si tiene conto dell’unitarietà del nucleo familiare, è indispensabile che anche i servizi siano unitari e non spezzettati nei confronti dei singoli componenti del nucleo stesso, come avviene quando l’organizzazione è suddivisa in servizi per i minori, altri servizi per gli handicappati, altri ancora per gli anziani.
In merito alla definizione della priorità di intervento, occorrerebbe che esse fossero decise rispettando l’esigenza di favorire la massima autonomia possibile dei soggetti. È evidente, ad esempio, che è più libera la persona che riceve un aiuto economico rispetto a quella ricoverata in un istituto di assistenza.
Le priorità, inoltre, dovrebbero essere decise tenendo anche conto delle iniziative riguardanti la prevenzione del bisogno.
Al riguardo si riporta quanto previsto dalla delibera n. 1398 assunta dal Comune di Torino in data 14 settembre 1976: «Gli interventi in favore dei minori ed anziani assistiti debbono avere le seguenti priorità:
a) messa a disposizione dei servizi primari (asili nido, scuola materna e dell’obbligo, casa, trasporti) in modo da eliminare o ridurre le cause che provocano le richieste di assistenza. Questa linea di intervento non riguarda ovviamente solo il Comune di Torino, ma anche la Regione e soprattutto una diversa politica nazionale. Con questo tipo di intervento, fra l’altro, sarà possibile, nel breve periodo, ridurre al massimo i ricoveri di minori, in età prescolare e della scuola dell’obbligo, in semiconvitti;
b) assistenza domiciliare, non solo di aiuto domestico, infermieristica e riabilitativa, ma anche educativa per i minori, specialmente per quelli handicappati;
c) assistenza economica da erogare in base a parametri prefissati (minimo vitale);
d) segnalazione ai sensi dell’art. 314/4 della legge 5 giugno 1967 n. 431 “Adempimenti di servizio sociale per l’adozione speciale ordinaria dei minori che si trovino in situazione di abbandono”, assicurando i necessari collegamenti con il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare;
e) affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti di handicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone singole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari);
f) istituzione di comunità alloggio per minori, handicappati adulti, anziani, gestite direttamente dal Comune di Torino».
Come già si è visto, l’organizzazione dei servizi dovrebbe far riferimento alle attività (assistenza domiciliare, aiuti economici, affidamenti e inserimenti, comunità alloggio, ecc.) e non essere settorializzata in prestazioni per i minori, gli handicappati e gli anziani.
Il luogo di erogazione dei servizi e di presentazione delle relative istanze
Molto spesso il luogo di erogazione di un servizio è una condizione essenziale per la sua utilizzazione. Ad esempio, se l’asilo nido è troppo distante dall’abitazione dei genitori e, in particolare, non è raggiungibile con i mezzi pubblici, molti genitori sono costretti a rinunciarvi.
Dunque, è molto importante verificare se il provvedimento prevede una accettabile accessibilità dei servizi.
Come è noto, in molti settori, ad esempio nel campo dell’assistenza sociale, è necessaria una rete di servizi per soddisfare le esigenze delle persone e dei nuclei familiari.
Ad esempio, occorre intervenire contemporaneamente o in tempi diversi fornendo assistenza economica, aiuto domiciliare, predisponendo un affidamento familiare a scopo educativo o provvedendo all’inserimento in una comunità alloggio.
Perciò è necessario che i luoghi di erogazione dei servizi siano il più possibile unificati.
A questo proposito, da molte parti viene avanzata la proposta dei distretti, secondo alcuni per i servizi sanitari e, secondo altri, anche per quelli assistenziali.
In sostanza, si chiede che in un luogo il più facilmente accessibile con i mezzi pubblici, i cittadini della zona possano avere a loro disposizione uno “sportello” per la presentazione delle istanze (ad esempio per la prenotazione di visite specialistiche, per le richieste di assistenza, ecc.). Quando necessario e possibile, è preferibile che le prestazioni siano fornite nella stessa sede in cui i cittadini si recano per richiederle.
I tempi
Sovente vi sono leggi che non indicano i limiti temporali entro cui le norme previste devono entrare in vigore. Ne deriva che, pur essendo stabilito l’obbligo della predisposizione del ser vizio, la mancanza della scadenza entro cui l’avvio deve essere assicurato rende la disposizione del tutto inefficace.
I provvedimenti validi dovrebbero non solo stabilire il termine entro cui il servizio deve essere istituito, ma altresì precisare entro quanti giorni l’amministrazione pubblica deve dare una risposta positiva o negativa alle istanze presentate dai cittadini.
Inoltre sarebbe necessaria la definizione dei tempi entro cui gli interessati possano presentare reclamo nel caso la loro richiesta non sia stata accolta.
I costi
Come è ovvio, è indispensabile per qualsiasi amministrazione seria prevedere i costi dei servizi da istituire.
Questi costi riguardano sia le spese di investimento, sia quelle relative alla gestione.
I provvedimenti dovrebbero inoltre precisare gli eventuali oneri a carico dell’utente.
Conclusioni
I sette aspetti che abbiamo preso in considerazione sono indissolubilmente intrecciati fra di loro al punto che se anche uno di essi non è previsto, il provvedimento può anche non essere concretamente attuabile.
Le stesse considerazioni fatte per l’analisi di una legge o di una delibera valgono per la loro predisposizione.
Dall’esame dei sette punti (gli aventi diritto,-i soggetti che devono fornire il servizio, il contenuto degli interventi, le modalità organizzative, il luogo di erogazione dei servizi, i tempi ed i costi) è possibile individuare le reali finalità della legge.
È molto importante che le organizzazioni di volontariato e gli altri gruppi che agiscono a tutela delle persone più deboli siano in grado di avanzare proposte concrete e sappiano, ad esempio in occasione di consultazioni, individuare gli aspetti carenti ed indicare le necessarie modifiche e integrazioni.
(1) Ovviamente gli effetti di una legge sono quasi sempre molto diversi da quelli di una delibera. Tuttavia anche le delibere possono sancire obblighi per gli enti pubblici, concretamente esigibili dai cittadini.
(2) Al riguardo ricordo l’attività svolta dall’ANFAA, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, che ha predisposto il testo diventato poi, con modifiche marginali, la legge 431/1967 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’adozione speciale e che finora ha consentito, anche a seguito della legge 184/1983, l’adozione di circa 50 mila minori ed ha, inoltre, favorito la riduzione dei minori ricoverati in istituto dai 305.000 del 1962 agli attuali 35-40 mila.
(3) Si segnala, al riguardo, l’istanza presentata al Tribunale per i minorenni di Torino e, in seguito, alla Corte costituzionale dai coniugi S.F. e G.M. e dalla loro figlia maggiorenne S.E., adottata con adozione speciale insieme ad un’altra ragazza, al fine di usufruire delle norme transitorie della legge 184/1983. Queste norme, sopprimendo i limiti contenuti nella precedente legge 431/1967, hanno consentito l’instaurazione di rapporti giuridici di parentela fra l’adottato con adozione legittimante ed i parenti collaterali (zii, cugini, ecc.) degli adottanti. La Corte costituzionale, con una sentenza “interpretativa” ha disposto che anche coloro che erano stati adottati prima della legge 184/1983, avevano stabilito, fin dal giorno di entrata in vigore della legge suddetta, rapporti giuridici di parentela con i collaterali degli adottanti, identici a quelli previsti per i figli legittimi (cfr. Prospettive assistenziali, n. 69, gennaio-marzo 1985 e n. 77 gennaio-marzo 1987).
(4) L’art. 1 della legge 104/1992 stabilisce quanto segue:
«La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata».
(5) Cfr. Giovanni Nevo , ll consenso democratico rafforza le disuguaglianze? Riflessioni sulle politiche sociali, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1994.
(6) Ricordo che un diritto è un interesse tutelato dalla legge. Ad esempio, la frequenza della scuola elementare e media inferiore è un diritto, in quanto vi è una legge al riguardo, mentre non lo è l’inserimento dei bambini presso gli asili nido, poiché non esiste alcuna disposizione in merito che sancisca obbligatoriamente l’istituzione del servizio.
(7) Occorre tener presente che, attribuendo la legge 104/1992 la facoltà di istituire il servizio di aiuto personale sia ai Comuni che alle Unità sanitarie locali, nel caso in cui gli enti suddetti deliberassero la creazione del servizio, si aprirebbe un conflitto di competenza che potrebbe essere risolto solo con la modifica della citata legge 104/1992. È quindi necessario che i provvedimenti affidino gli interventi ad un solo organismo.
(8) In base alla legge 8 giugno 1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” «spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». La legge suddetta consente l’accorpamento dei Comuni, ma non stabilisce alcun obbligo nemmeno per quelli che non sono assolutamente in grado di svolgere le funzioni sopra indicate. Si pensi che vi sono ben 7.065 Comuni che hanno meno di 10.000 abitanti (si veda la nota successiva).
(9) In base al censimento del 1991 la situazione demografica dei Comuni italiani era la seguente:
con meno di 500 abitanti n. 804
da 501 a 2.000 n. 3.910
da 2.001 a 5.000 n. 1.185
da 5.001 a 10.000 n. 1.166
da 10.001 a 20.000 n. 581
da 20.001 a 50.000 n. 317
da 50.001 a 100.000 n. 87
da 100.001 a 500.000 n. 44
oltre 500.001 n. 6
Totale Comuni italiani n. 8.100
(10) Cfr. Prospettive assistenziali n. 41, gennaio-marzo 1978. La proposta è stata accolta dal Consiglio comunale di Torino con deliberazione del 21 giugno 1978.
(11) La violazione da parte della pubblica amministrazione delle norme sancite dalla legge 24111990 può costituire reato.
Nota editoriale: il contributo è riproposto per il suo valore metodologico nell’analisi e nella predisposizione degli atti normativi e amministrativi. Terminologia e riferimenti normativi rispecchiano la data originaria di pubblicazione.
Fonte: Francesco Santanera, “La Scuola dei diritti (parte terza). Come esaminare e valutare leggi e delibere, e come predisporle”, Prospettive Assistenziali, n. 114, aprile–giugno 1996. Consulta il testo originale.
