21. Tutela giudiziaria

La tutela giudiziaria è il diritto di ogni persona a rivolgersi a un giudice per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, secondo quanto sancito dall’art. 24 della Costituzione italiana.
Questa tutela si esercita attraverso:

  • azioni civili (es. recupero crediti, separazione, interdizione);
  • azioni penali (per fatti costituenti reato);
  • ricorsi amministrativi (contro provvedimenti della pubblica amministrazione).

Il processo può essere:

  • ordinario (davanti ai Tribunali);
  • speciale (es. Tribunale per i minorenni, TAR, Corte dei Conti).

Il sistema giudiziario italiano è articolato in tre gradi di giudizio.

1. Primo grado
Si introduce con atto di citazione (civile) o querela/denuncia (penale).
Le cause civili sono decise da:

  • il Giudice di pace (per le controversie minori);
  • il Tribunale (per cause ordinarie).

2. Secondo grado – Appello
Se una delle parti non condivide la sentenza di primo grado, può proporre appello.
Il giudice d’appello riesamina il caso su fatti e diritto.
L’appello si propone:

  • al Tribunale contro sentenze del Giudice di pace;
  • alla Corte d’Appello contro sentenze del Tribunale.

3. Terzo grado – Ricorso in Cassazione
È un giudizio di legittimità, cioè sulla corretta applicazione del diritto (non dei fatti).
Si propone alla Corte di Cassazione contro sentenze della Corte d’Appello o del Tribunale in grado d’appello.
La Corte non entra nel merito, ma valuta errori di diritto, violazioni procedurali o contrasti giurisprudenziali.

Riportiamo nella sezione allegati una rassegna aggiornata di importanti provvedimenti della magistratura (giurisprudenza) sui diritti delle persone colpite da patologie e/o da disabilità e non autosufficienza (v. Allegato 8).


Mettiamoci alla prova

  1. Qual è la finalità principale della tutela giudiziaria in materia di diritti sociali e sanitari?
    a) Consentire ai cittadini di far valere i propri diritti lesi davanti al giudice
    b) Offrire un’alternativa rapida ai servizi assicurativi privati
    c) Sostituire le decisioni delle ASL con quelle delle associazioni di volontariato
  2. Quali strumenti possono essere utilizzati per la tutela giudiziaria?
    a) Ricorsi, diffide ed esposti
    b) Questionari di gradimento sui servizi
    c) Accordi verbali con i dirigenti comunali
  3. Cosa consente la tutela giudiziaria rispetto ai provvedimenti illegittimi?
    a) Trasferire la competenza al Parlamento europeo
    b) Garantire automaticamente risarcimenti economici senza processo
    c) Ottenerne l’annullamento o la modifica da parte dell’autorità competente
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