20. L’ISEE (Dpcm 159/2013 e s.m.i.)

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento unico di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La sua determinazione e applicazione per l’accesso e la compartecipazione al costo di tali prestazioni costituisce un livello essenziale delle prestazioni (LEP), sancito dall’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. Questo significa che solo il Legislatore nazionale è abilitato a normare la materia, e né le Regioni né i Comuni possono modificare l’assetto normativo o le regole di calcolo dell’ISEE.
Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, il DPCM 159/2013 prevede la possibilità di calcolare l’ISEE socio-sanitario, spesso definito anche “ristretto”; questo indicatore considera un nucleo familiare più limitato rispetto a quello ordinario. Per una persona maggiorenne con disabilità non coniugata e senza figli, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. Questo approccio garantisce che la valutazione della capacità contributiva sia focalizzata sulla persona che riceve la prestazione, evitando indebiti coinvolgimenti di altri familiari, inclusi quelli tenuti agli alimenti, i quali non sono contemplati dalla normativa nazionale per il pagamento delle rette.
Un aspetto fondamentale e ripetutamente confermato dalla giurisprudenza è che i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari – quali la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento – non devono essere conteggiati nell’ISEE né essere richiesti per la compartecipazione al costo delle prestazioni. Questo perché tali somme non costituiscono reddito, ma sono riconosciute a titolo compensativo o risarcitorio per colmare una situazione di svantaggio derivante dalla disabilità.(5)
Le implicazioni di questa normativa per gli utenti di servizi socio-sanitari domiciliari e residenziali sono significative. L’ISEE deve essere l’unico criterio per la compartecipazione.
Per quanto riguarda i servizi residenziali, le rette sono tipicamente ripartite tra il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e i Comuni. Ad esempio, per l’assistenza in strutture residenziali per persone con disabilità con necessità di sostegno elevato, la retta è per il 70% a carico del SSN e per il 30% a carico dei Comuni. La quota a carico dell’utente, se prevista, deve essere calcolata esclusivamente sulla quota sociale di competenza del Comune e non può superare il valore dell’ISEE del soggetto interessato. Se l’ISEE è pari a zero, la prestazione deve essere gratuita.
Purtroppo, nonostante la chiara normativa nazionale e la consolidata giurisprudenza (inclusi numerosi pronunciamenti del Consiglio di Stato e dei TAR), molti Comuni e Enti Gestori hanno disatteso queste disposizioni. Pratiche illegittime includono la richiesta di utilizzare le indennità di invalidità per coprire le rette, l’imposizione di una compartecipazione fissa anche con ISEE nullo o prossima al costo intero, o la considerazione di altri beni mobili o immobili già inclusi nel calcolo ISEE.
Questo comportamento, ha generato disparità di trattamento e penalizza le persone non autosufficienti e le loro famiglie, lasciate senza la corretta applicazione delle norme.
Consigliamo agli utenti e ai loro tutori/amministratori di sostegno di applicare le disposizioni nazionali vigenti e di contestare i regolamenti comunali illegittimi. Il mancato adeguamento comporta potenziali responsabilità dirette per i legali rappresentanti degli Enti gestori.


NOTE

5 È stato pubblicato in G.U. Serie generale n. 40 il DPCM 14 gennaio 2025 , n. 13. “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).” in vigore dal 5 marzo 2025.
Il nuovo Dpcm conferma nuovamente l’esclusione dal calcolo ISEE dei trattamenti assistenziali percepiti in ragione della condizione di disabilità, se non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF (es. pensione di invalidità e indennità di accompagnamento).


Mettiamoci alla prova

  1. A cosa serve l’ISEE?
    a) A determinare la situazione economica del nucleo familiare per l’accesso a prestazioni sociali agevolate
    b) A stabilire la residenza legale di un cittadino
    c) A misurare il livello di istruzione di una famiglia
  2. Quale principio guida l’applicazione dell’ISEE nei servizi socioassistenziali?
    a) Garantire l’accesso alle prestazioni come diritto, indipendentemente dal reddito
    b) Usare l’indicatore solo per calcolare l’eventuale compartecipazione alla spesa
    c) Consentire alle ASL di escludere dal servizio chi supera una certa soglia reddituale
  3. Quale criticità si riscontra nell’uso improprio dell’ISEE?
    a) Viene sovente usato come strumento per negare l’accesso alle prestazioni sanitarie
    b) È sempre calcolato automaticamente dall’INPS senza dichiarazioni
    c) Sostituisce i LEA come livello essenziale di assistenza sanitaria
Soluzioni del test