Il diritto alle cure non può dipendere dalla condotta morale del paziente

Mauro Perino — Scuola dei diritti, 25 agosto 2026.

Negli anni del Covid i non vaccinati hanno corso il rischio di essere esclusi dalle cure sanitarie

Per orientarsi nella lettura. L’Autore prende spunto dal dibattito sviluppatosi durante l’emergenza Covid sulla possibile priorità da riconoscere ai pazienti vaccinati come esempio di un problema che, purtroppo, resta attuale: la pretesa di subordinare l’accesso alle cure a un giudizio morale sulla condotta precedente della persona. Il confronto serve a mettere a fuoco un principio generale: appropriatezza clinica e probabilità di beneficio non possono essere sostituite da valutazioni di meritevolezza sociale o morale.

Premessa

Questo mio contributo prende spunto dal confronto di idee originato dalla pubblicazione, su Quotidiano Sanità del 17 gennaio 2022, di una lettera della Consulta di bioetica Onlus intitolata “Covid. Vaccinati e novax. A chi dare priorità in caso di emergenza?”.

L’intento è dunque di utilizzare un dibattito concreto per ribadire alcuni concetti generali che ritengo utili dal punto di vista formativo:

  • Il diritto alle cure non può dipendere da un giudizio morale sulla condotta del paziente.
  • occorre pertanto distinguere tra appropriatezza clinica e condotta sociale dell’assistito.
  • vanno sempre applicati i principi sanciti dall’articolo 32 della Costituzione che riconosce la salute come diritto fondamentale e dalla legge n.833/1978 che ad essi dà attuazione.
  • nella valutazione sulla allocazione delle risorse per finanziare il sistema sanitario occorre affrontare il tema della differenza tra macro-allocazione politica e micro-allocazione clinica.
  • La Corte costituzionale ha ribadito che il finanziamento adeguato è condizione necessaria per rendere effettivi i Lea e che il loro nucleo essenziale non può essere genericamente subordinato alle esigenze di bilancio. Questo orientamento è stato confermato dalla recentissima sentenza n. 26/2026.

Cercherò in sostanza di contemperare, in questo scritto, gli inevitabili aspetti polemici con il rigore formativo dovuto all’autorevolezza della Scuola dei diritti.

La priorità nell’accesso alle cure non va attribuita in base a un giudizio morale sulla condotta precedente del malato

La tesi formulata dalla Consulta di bioetica può essere così sintetizzata: «chi rifiuta volontariamente il vaccino anti Covid sa che così facendo si espone a rischi maggiori di cui deve assumersi la responsabilità. E’ il rispetto per quella scelta che impone di dare la precedenza a chi si trova a richiedere il soccorso pur avendo evitato di mettersi nelle situazioni di maggior rischio[1]». Dunque, se le risorse sono scarse e si deve scegliere chi curare e chi no, il criterio da seguire è quello dell’avvenuta vaccinazione.

Viene in sostanza ripreso quanto già proposto da Mario Riccio, direttore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Casalmaggiore[2] che afferma l’opportunità di assegnare una corsia preferenziale al vaccinato perché questi, a differenza del non vaccinato, ha dato prova di una buona condotta sanitaria e quindi si merita le cure. «Insomma, che vinca (l’accesso alle cure) il migliore (in senso morale)[3]» .

Sulla stessa frequenza d’onda si sintonizza anche Don Mauro Cozzoli – Professore di Teologia Morale nella Pontificia Università Lateranense e nell’Accademia Alfonsiana in Roma, Docente al Master di Bioetica all’Università di Torino, nonché Assistente spirituale dei medici di Roma – secondo il quale, in caso di situazioni limite di triage, deve valere il principio etico del favor vitae (tutela della vita) che «stante il comprovato valore profilattico dei vaccini nel prevenire i pericoli per la salute e le più gravi conseguenze del contagio da Covid 19 (Sic. NdR) – induce a curare per primo chi ha scelto di vaccinarsi a protezione della salute propria e altrui; rispetto a chi ha scelto di non farlo, correndo volontariamente il rischio anche letale di ammalarsi e d’infettare altri[4]».

Con tutta evidenza i medici della Consulta, il primario di anestesia ed il teologo applicano una evidente forzatura nella prassi deontologica adottando la vaccinazione quale prerequisito per l’accesso ai trattamenti sanitari; prassi che impone invece di valutare la persona malata esclusivamente in funzione della maggiore o minore possibilità di cavarsela sulla base della condizione clinica: utilizzando cioè il criterio dell’efficacia del trattamento da applicare nella specifica condizione del singolo paziente. Come infatti segnala Vladimiro Zagrebelsky: «Sul sito dell’Istituto superiore di sanità si trova il documento del gennaio 2021 elaborato da un gruppo di lavoro della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva con la Società italiana di medicina legale. In esso si afferma innanzitutto che “nel caso di una saturazione delle risorse assistenziali tale da determinare l’impossibilità di garantire a tutte le persone malate il trattamento indicato, è necessario ricorrere al triage, piuttosto che a un criterio cronologico (ordine di arrivo) o casuale (sorteggio)”. In considerazione dei criteri generali di deontologia medica di appropriatezza clinica, di proporzionalità e di ragionevole utilizzo delle risorse disponibili, il triage deve essere l’esito della valutazione globale di ogni singola persona malata in funzione delle probabilità che essa ha di superare la condizione critica con il supporto delle cure intensive[5]».

La Consulta opta invece per il criterio della vaccinazione, individuato come prova di una meritevole condotta sanitaria, che viene giustificato con il seguente esempio: «Supponiamo di avere un solo mezzo disponibile, e di ricevere la richiesta urgente di elisoccorso per soccorrere un appassionato di sport estremo o un pompiere che si è ferito mentre sta facendo il proprio dovere. Sappiamo che, se soccorsi subito, sia l’uno che l’altro hanno eguale probabilità di farcela: dove mandare l’elicottero? Gli sport estremi sono leciti e nulla da dire al riguardo, ma chi li pratica sa di esporsi a rischi maggiori: sceglie di affrontarli, sa che cosa ciò comporta e se ne deve assumere la responsabilità. L’unico elisoccorso disponibile va mandato a chi è stato ferito mentre stava compiendo il proprio dovere, e non a chi si è volontariamente esposto a rischi maggiori[6]».

Nel caso prospettato dalla Consulta al criterio dell’efficacia – da applicare esclusivamente agli effetti prossimi delle cure – si sostituisce quello morale che valuta il comportamento degli infortunati distinguendo chi si è ferito per dovere – al quale viene data per questo la preferenza – da chi è “causa del suo mal” e, dunque, “pianga sé stesso”. Un esempio di moralismo sanitario che si sostanzia in un giudizio meritocratico sulla condotta pregressa del paziente: «Vive il più bravo, il più meritorio[7]» .

Don Mauro Cozzoli va ancora oltre: «il favor vitae induce a soccorrere per primo il vigile del fuoco che si è ferito nel compimento del proprio dovere di mettere in salvo vite altrui; rispetto a chi ha scelto di praticare sport estremi, esponendosi consapevolmente a rischi anche gravi per la propria salute[8]». Se il favor vitae evocato fosse riferito al solo paziente da soccorrere saremmo di fronte all’applicazione del criterio di efficacia sopra indicato. Ma il Teologo lo lega necessariamente anche alla tutela della vita di terzi, «E così il sacerdote, implicitamente, ci dice che occorre salvare il pompiere e non lo sportivo perché salvando il pompiere questi, a sua volta, potrà salvare altre persone in futuro. Insomma sarebbe un’applicazione più accurata del già menzionato principio di efficacia: salvare il pompiere produrrebbe nel lungo periodo maggiori effetti positivi. Ma è errato applicare il principio di efficacia non limitatamente agli effetti prossimi delle cure, ma a quelli remoti, ossia non limitatamente agli effetti terapeutici, ma agli effetti di diversa natura. Il medico, anche in questo caso, deve fare il medico non il mago che prevede le ricadute sociali del suo intervento[9]» .

Il favor vitae di Don Cozzoli non si applica dunque solo alla persona da curare ma anche a terzi; inoltre riprende il criterio meritocratico nella misura in cui, guardando al futuro con l’occhio rivolto a questi ultimi, propone di curare per primo chi è più utile alla società. Infine recupera anch’egli il passato del paziente: «Non si fa riferimento al criterio di chi ha più chances di farcela in futuro (senza guardare a quanto la sua vita apporterà benefici futuri alla vita degli altri), bensì a chi nel passato ha dato prova di avere un atteggiamento di favor vitae per sé e per il prossimo (che dire e che fare allora con la donna che ha abortito e si trova in fin di vita?). Tradotto: curiamo chi nel passato ha tutelato la vita propria e altrui come il vaccinato; non curiamo chi ha attentato alla propria vita o alla vita altrui come il non vaccinato. In questo caso rientreremmo nuovamente nel criterio meritocratico sposato dalla Consulta[10]» .

Ma c’è chi il criterio di efficacia vorrebbe forse eliminarlo del tutto, per sostituirlo con quello meritocratico da applicare alla generalità dei malati: è il già menzionato Mario Riccio, che oltre a dirigere un reparto di terapia intensiva, è anche componente del Consiglio Generale dell’Associazione “Luca Coscioni” di Roma e medico che aiutò Piergiorgio Welby a morire. Riferendosi ai malati di Covid, il dottor Riccio così si esprime: «Alcuni ospedali iniziano a scricchiolare. Per decidere a chi assegnare un posto in rianimazione sarebbe giusto tenere conto anche della vaccinazione (…). La regola è dare la precedenza a chi ha più probabilità di farcela. Ma oggi questo criterio assume risvolti paradossali» perché «Oggi di Covid muore solo chi vuol morire (Sic. NdR). Molti dei pazienti che curiamo nei nostri reparti sono piuttosto giovani, hanno passato il primo anno di pandemia a negare l’esistenza del Covid e il secondo a rifiutare i vaccini. Accanto a loro c’è una parte dei vaccinati che ha un’età molto avanzata e due o tre fattori di rischio importanti. Dare la precedenza a chi ha più chance di farcela vuol dire mettere i No Vax davanti ai vaccinati». «E cosa diciamo a chi attende per operarsi di tumore, che il suo letto è bloccato da una persona che non si è voluta vaccinare? Come ha detto il presidente Mattarella, vaccinarsi è un dovere etico. A mio parere dovrebbe essere inserito nei criteri di priorità per le cure».

Alla giornalista che gli fa notare che l’applicazione di un tale criterio sarebbe controversa proprio dal punto di vista etico, Mario Riccio risponde in questi termini: «Da una parte c’è una persona che rispetta le regole del vivere sociale, dall’altra una che, dopo un anno, ha dimostrato di essere resistente a ogni esortazione. (…). Tutte le liste di attesa poi, dagli interventi chirurgici ai trapianti d’organo, seguono priorità ben precise. Difficilmente un polmone verrà assegnato a un grosso fumatore o un fegato a un etilista. Servirebbero dei criteri anche per il Covid[11]» .

Il triage deve fondarsi esclusivamente sulla condizione clinica, sull’appropriatezza e sulla probabilità di beneficio

Come osserva Tommaso Scandroglio nel suo commento all’intervista, «Siamo alla summa del paternalismo medico così tanto osteggiato dal pensiero radicale a cui si rifà il dott. Riccio. A seguire questa logica ne vedremmo delle belle laddove ci fosse penuria di risorse: niente chemio per i malati di tumore che sono fumatori, niente terapie per alcolisti con cirrosi epatica, niente ambulanza e tantomeno ricovero per chi ha fatto un incidente stradale perché superava i limiti di velocità oppure perché si era distratto al cellulare, niente assistenza medica per le persone sovrappeso che mangiano in modo disordinato e non fanno sport, nessun soccorso al rapinatore che si è ferito in una rapina, niente cure per chi non si sottopone ad esami periodici e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Una medicina apparentemente etica, in realtà fortemente discriminatoria: curiamo i migliori. Una medicina letteralmente aristocratica e inficiata di razzismo etico[12]».

In buona sostanza alla persona che non si comporta (o non si è comportata) bene (ma chi lo stabilisce?), verrebbero negate, per punizione, le cure indispensabili per vivere. Non resta poi che estendere ad essa il trattamento eutanasico che molti auspicano venga accordato, per compassione, a chi nasce o vive male: come la persona gravemente disabile o affetta da malattie croniche che determinano una condizione permanente di non autosufficienza. Considerazione conclusiva di Tommaso Scandroglio: «L’eugenetica, che riguarda l’esser-bene, viene trasposta in campo morale e diventa euprassia, che riguarda l’agire-bene. Arrivati a questo punto, si salveranno solo i migliori dal punto di vista fisico e morale[13]».

Giova in proposito osservare che l’applicazione di criteri di selezione fondati su un giudizio morale e non su criteri clinici di appropriatezza e probabilità di beneficio non risultano compatibili con i principi costituzionali, legislativi e deontologici di uguaglianza e non discriminazione nell’accesso alle cure. La tutela del diritto alla salute nel nostro Paese è infatti assicurata dalla legge n.833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale che, all’articolo 1, afferma: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. (…)».

Dunque è attraverso una puntuale applicazione del principio di uguaglianza nei confronti di tutta la popolazione che il Servizio sanitario nazionale può assicurare trattamenti sanitari rispettosi della dignità e della libertà di ogni singolo individuo/persona/cittadino. Occorre cioè che ad eguale condizione di salute e bisogno sanitario corrisponda un uguale trattamento: considerando le specificità che caratterizzano la condizione clinica dei pazienti, ma evitando ogni selezione o differenziazione, sia in accesso che nella presa in carico, basate sulle altre condizioni individuali o sociali dell’assistito.

Pertanto, tornando al tema dei criteri di accesso alle cure, «Scopo del triage non deve essere quello di stabilire chi è più grave o ha maggiori necessità di cure, ma chi, con il supporto delle cure intensive, potrà con più o meno probabilità superare la sua attuale condizione critica, con una ragionevole aspettativa di sopravvivenza a breve termine dopo la dimissione dall’ospedale». Quanto al rischio di discriminazione che potrebbero patire le persone con gravi disabilità cosi si esprime Vladimiro Zagrebelsky: «nulla, nelle indicazioni date in Italia, consente di ritenere che situazioni di più o meno grave disabilità possano essere tenute in conto come controindicazione alla ammissione del paziente alle terapie intensive, né in sé, né in comparazione con le altre persone. Ma la natura della disabilità o la coesistenza di specifiche morbilità possono incidere sulla valutazione di efficacia della terapia intensiva. In tal caso il criterio di utilità del ricorso alla terapia intensiva non porta ad una discriminazione in danno del disabile, poiché non è questa sua condizione che decide la valutazione medica, ma il complesso della condizione clinica rispetto agli esiti della terapia intensiva. Da tenere in conto infatti è solo quest’ultimo, come unico criterio clinicamente fondato ed ugualmente applicato a tutti i pazienti. Analogo dovrebbe essere il discorso quanto agli anziani che, come si è visto, rispetto ai più giovani hanno una capacità ridotta di utilmente reggere la terapia intensiva. Questa e non altra può essere la ragione di non dare all’anziano il trattamento intensivo. E non si tratterebbe di discriminazione a danno degli anziani, costituzionalmente vietata[14]».

Resta però il fatto incontrovertibile che la possibilità di dare effettiva attuazione al principio di uguaglianza è condizionata dal grado di giustizia sanitaria che caratterizza le scelte complessive relative alla tutela del diritto alle cure nei bilanci pubblici. In pratica dipende dal peso che ogni Paese attribuisce al valore della salute degli individui e dalla conseguente attribuzione delle risorse sia a livello di macro-allocazione (quantità e qualità delle risorse che gli Stati dedicano all’assistenza sanitaria in rapporto ad altri capitoli di bilancio) che di micro-allocazione (criteri per le scelte, a cui sono chiamati i singoli operatori sanitari, sull’utilizzazione dei mezzi a loro disposizione a fronte di una richiesta spesso eccedente).

Posto che il nostro sistema sanitario è tanto sostenibile quanto i decisori politici vogliono che lo sia – per la semplice ragione che il tema dell’allocazione delle risorse in campo sanitario, non è altro che un aspetto delle scelte politiche che determinano i criteri di utilizzazione del complesso dei mezzi necessari per intervenire, sulla qualità di vita, all’interno della comunità civile – è in ogni caso doveroso che venga rispettato il vincolo costituzionale alla tutela del diritto alla salute e ad essere curati. A tal fine è necessario che, in sede di macro allocazione, vengano garantite tutte le risorse necessarie ad assicurare la fornitura dei livelli essenziali ed uniformi (validi cioè per tutto il territorio nazionale) di assistenza sanitaria previsti dalla vigente normativa[15].

Gli standard qualitativi e quantitativi degli interventi sanitari devono inoltre garantire agli individui la possibilità di ricevere – a livello di micro-allocazione – non solo un generico accesso ai servizi ma qualità, appropriatezza ed efficacia dei trattamenti sulla base delle reali necessità di cura: superando la logica del razionamento – palese e occulto – delle prestazioni sanitarie che viene ormai comunemente praticato nell’ambito dei servizi e delle strutture preposte ad erogarle. Razionamento che è l’effetto (calcolato) della sistematica riduzione delle risorse economiche, professionali e tecnologiche che vengono allocate in sanità[16].

Un processo che è stato preceduto ed accompagnato dalla erosione dei principi (tuttora formalmente vigenti) di universalità ed eguaglianza che hanno caratterizzato l’istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978. Concetti che sono stati progressivamente ricondotti a quello, più “ragionevole”, di una malintesa equità attraverso il ridimensionamento della definizione estesa di salute, mutuata dal Preambolo dell’atto costitutivo dell’OMS del 1946 e fatta proprio dalla riforma sanitaria[17]. Oggi si parla perciò di “salute possibile”: da promuovere, mantenere e migliorare sulla base dell’assunto che si tratta di una condizione prettamente individuale caratterizzata da differenti capacità/possibilità di soddisfare, anche con risorse personali, i propri bisogni di salute e di cura. Per questo, nell’ambito delle pratiche sanitarie applicate al paziente, vengono ormai puntualmente fatti valere requisiti specifici di eticità, da utilizzare ai fini di un approccio “più equo” alle questioni di giustizia sanitaria.

Requisiti di eticità – come quello che “nobilita” il gruppo umano dei vaccinati – dettati dalla necessità di giustificare una selezione dei malati che non avviene per le ragioni proclamate, ma per risparmiare sui costi e perseguire la ricerca del profitto anche nel campo della salute. Di fatto si tratta di pratiche che schiacciano i più deboli generando sofferenze che spesso li spingono a desiderare la morte. Giusta perciò la preoccupazione di Luciano Violante: «Oggi il costo di una giornata di degenza in una struttura dedicata alle cure palliative è di circa 300 euro e quello di una giornata di ricovero in un ospedale pubblico è di circa 470 euro. Quale sarà il destino dei malati vecchi e poveri in una società che invecchia, con una sanità costosa, dove sia possibile sopprimere chiunque lo consenta[18]?»

Grazie alla cosiddetta emergenza Covid è in qualche modo passato il concetto che alle cure si accede per selezione (non solo clinica, ma anche morale e soprattutto economica), in quanto vien dato per scontato che le risorse non possono che essere sempre e comunque insufficienti rispetto alle reali necessità dei malati. Si vuole cioè trasformare un diritto soggettivo di rango costituzionale, quale quello ad esser adeguatamente curati, in un interesse legittimo ma condizionato alle scarse risorse disponibili. A Luigi Manconi, ad esempio, sembra del tutto normale che ad una tale drammatica e sistematica selezione dei pazienti non si possa sfuggire: «In due anni di pandemia tanti medici, rianimatori, anestesisti, operatori del pronto soccorso hanno dovuto affrontare – in genere silenziosamente – quelle scelte tragiche: e decidere, in condizioni di urgenza, in base a criteri di buon senso, ragionevolezza e morale individuale. Ma è una situazione che, come ammonisce il medico rianimatore Mario Riccio, si presenta frequentemente nel caso di incidente stradale che determina più vittime: quale soccorrere per primo, rischiando di sacrificare la vita di un altro? I criteri che orientano la scelta sono vari e, per certi versi, tutti legittimi, ma anche tutti soggettivi (pure se le società di specializzazione medica, da qualche tempo, forniscono linee guida). (…) Come ha affermato il più lucido degli intellettuali tedeschi, il novantaduenne Jurgen Habermas: “i medici si troveranno a prendere una decisione tragica, perché in ogni caso immorale”. Questo il ragionamento: consapevole di operare in una dimensione “immorale”, perché segnata dalla scarsità, dove comunque un’ingiustizia verrà commessa, l’individuo maturo si assume la responsabilità di una scelta tremendamente ardua[19]».

A questo modello utilitaristico – che teorizza “la morale dell’immoralità” e l’onnipotenza del medico, “individuo maturo” che “razionalizza responsabilmente” l’utilizzo delle risorse – fa riferimento chi ha assunto l’obiettivo di sottoporre il “bene salute” e addirittura il “bene vita” ad una valutazione basata sul rapporto costi benefici: arrivando anche al punto di correlare il costo in denaro di una prestazione sanitaria al beneficio dello stato di salute o del mantenimento in vita.

Va inoltre amaramente evidenziato come i problemi di riflessione etica sorgano sempre e solo quando si tratta di agire sulla micro-allocazione delle risorse. A porli sono i professionisti della sanità, chiamati ad operare sul campo in regime di scarsità, che li ribaltano sistematicamente sui pazienti, ai quali vengono applicate procedure di trattamento sempre più crudelmente selettive. Mai che i principi di etica distributiva vengano fatti valere, in sede di macro-allocazione, nei confronti dei Governi e dei Parlamenti: veri responsabili, non solo sul piano politico ma anche su quello morale, delle gravi ricadute determinate dalle loro scelte allocative. Colpisce infine «l’anestetizzazione dell’etica pubblica e questa cultura dell’indifferenza. Perché, pur a fronte di un’idea che pretende di selezionare le persone da avviare alle cure, la nostra comunità non è più capace di indignarsi, di non riconoscersi e di prendere una posizione pubblica[20]» .


Note

  1. Consulta di Bioetica, “Covid. Vaccinati e no vax. A chi dare priorità in casi di emergenza?”, quotidianosanità.it, 17 gennaio 2022.
  2. Elena Dusi, “Priorità ai vaccinati in rianimazione: la provocazione di Mario Riccio, il rianimatore di Welby”, la Repubblica, 11 gennaio 2022.
  3. Tommaso Scandroglio, “Curare solo i vaccinati: lo scivolone illogico del teologo?”, lanuovabq.it, 27 gennaio 2022.
  4. Mauro Cozzoli, “In caso di scarsità di mezzi è giusto assistere prima che è vaccinato”, quotidianosanità.it, 20 gennaio 2022.
  5. Vladimiro Zagrebelsky, “La legge indica chi va curato prima”, La Stampa, 2 gennaio 2022.
  6. Consulta di Bioetica, op. cit.
  7. Tommaso Scandroglio, op. cit.
  8. Mauro Cozzoli, op. cit.
  9. Tommaso Scandroglio, op. cit.
  10. Ibidem.
  11. Elena Dusi, op. cit.
  12. Tommaso Scandroglio, “Riccio e la priorità ai vaccinati, un razzismo etico”, lanuovabq.it, 20 gennaio 2022.
  13. Ibidem. Con il termine filosofico “euprassia” si indica – secondo il vocabolario Treccani – un comportamento buono o conforme alle leggi con riferimento all’ideale morale di Socrate.
  14. Vladimiro Zagrebelsky, op. cit.
  15. Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, avente valore di legge in base all’articolo 54 della legge n. 289/2002, successivamente ridefiniti ed aggiornati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
  16. Alcuni esempi di tecniche di razionamento dei servizi sanitari: diniego, esclusione dei pazienti “non idonei”; selezione, il contrario del diniego, si riserva cioè un trattamento solo a quei pazienti che ne possono trarre un maggiore beneficio; deflessione, i pazienti sono dirottati verso una forma alternativa di trattamento o servizio meno costosi; deterrenza, si rende più difficoltoso l’accesso ad un servizio; dilazione, il differimento di un appuntamento, la creazione di liste d’attesa; diluizione, il servizio non è quantitativamente ma qualitativamente ridotto; interruzione, si interrompe bruscamente una prestazione sanitaria, ad esempio con una dimissione precoce. Cfr. Alessio Franzoni, “Il concetto di razionamento in sanità”, diritto.it, 13 ottobre 2005.
  17. «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o di infermità», Comitato nazionale per la bioetica, “Orientamenti bioetici per l’equità della salute”, 25 maggio 2001, sito del Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati Spontini (AN).
  18. Luciano Violante, “Il referendum sull’eutanasia autorizza a schiacciare i più deboli”, la Repubblica, 25 agosto 2021.
  19. Luigi Manconi, “La scelta difficile”, La Stampa, 31 dicembre 2021.
  20. Fabio Cembrani, “Le ‘speranze’ di Speranza e i silenzi sul nuovo Piano pandemico”, quotidianosanità.it, 18 gennaio 2021.

Fonti richiamate: dibattito pubblicato da Quotidiano Sanità; Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 2026.